SOA non obbligatoria per gli interventi iniziati prima del 25 maggio 2022


  • L'ammontare di 516.000 deve essere considerato al netto dell'IVA

    Per i contratti di appalto e subappalto in corso di esecuzione alla data del 21 maggio 2022 e per i contratti stipulati in data anteriore è possibile fruire delle detrazioni per gli interventi edilizi a prescindere dalla SOA, anche per le spese sostenute a partire dal prossimo 1° luglio.

    L’ammontare di 516.000 euro deve essere considerato al netto dell’Iva e per ogni singolo contratto ma, nell’ipotesi di lavori affidati in subappalto, le condizioni richieste per la SOA devono essere rispettate sia dall’impresa appaltatrice che da quelle subappaltatrici. Fuori dall’ambito applicativo delle condizioni SOA le spese riguardanti l’acquisto di unità immobiliari, anche antisismiche.

    L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 10/E del 20 aprile 2023, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito agli obblighi introdotti con l’art. 10-bis del D.L. 21/2022 (decreto “Ucraina”) sull’obbligo di ottenimento della certificazione SOA (necessaria per la partecipazione alle gare di appalto pubbliche) in capo alle imprese esecutrici, ai fini del riconoscimento degli incentivi, di cui all’art. 119 (superbonus) e 121 (cessione e sconto in fattura) del D.L. 34/2020.

    La circolare appena richiamata (n. 10/E/2023), innanzitutto, ha evidenziato che ai sensi dell'art. 10-bis del D.L. 21/2022, ai fini del superbonus e dell'opzione di cui agli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020, dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, i lavori di importo superiore a 516.000 euro devono essere affidati a imprese, o a imprese subappaltatrici, che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, o al momento di sottoscrizione del contratto di subappalto, sono in possesso dell'attestazione SOA, di cui all'art. 84 del d.lgs. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici”) o a imprese che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, o a imprese subappaltatrici, che al momento di sottoscrizione del contratto di subappalto, hanno sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione SOA.

    Le suddette disposizioni non si rendono applicabili, al contrario, ai lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 21/2022) e ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'art. 2704 c.c., anteriore al 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 21/2022).

    Prevista, pertanto, una fase transitoria (§ 1), dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, nella quale, ai fini del riconoscimento dei citati incentivi, l’esecuzione dei lavori superiori alla detta soglia deve essere affidata a imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, siano in possesso della certificazione o abbiamo almeno sottoscritto, alla stessa data, un contratto finalizzato al rilascio della citata certificazione.

    Dal prossimo 1° luglio, invece, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali indicati, le imprese a cui vengono affidati i lavori edilizi per importi superiori a 516.000 euro devono obbligatoriamente aver ottenuto la certificazione affinché il committente possa, non soltanto beneficiare del superbonus, di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020, ma possa anche optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura in relazione a tutti gli interventi indicati nel comma 2 dell’art. 121 del dl 34/2020, con i limiti introdotti dal D.L. 11/2023.

    L’Agenzia delle entrate (FAQ del 17/02/2023) ha chiarito che per i contratti stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, le imprese, ai fini della fruizione degli incentivi fiscali, possono acquisire la condizione SOA entro il 1° gennaio 2023, non essendo obbligatorio procedervi necessariamente già dal momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto.

    La circolare in commento, tenendo conto delle interpretazioni autentiche, con particolare riferimento a quella di cui all’art. 2-ter del D.L. 11/2023, precisa che le condizioni SOA non sono applicabili per le spese relative all’acquisto delle unità immobiliari, di cui al comma 3 dell’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 e quelle relative  alle case antisismiche, di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del D.L. 63/2013.

    Si conferma, infine, che per i contratti stipulati a partire dal 21 maggio 2022 è possibile fruire delle citate agevolazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023, se l’imprese hanno acquisito la certificazione o hanno sottoscritto un contratto per il rilascio e che il limite dei 516.000 euro deve essere calcolato con riferimento a ciascun singolo contratto di appalto o di subappalto e che per individuare i lavori sopra soglia si deve tenere conto dell’ammontare al netto dell’Iva. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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