Slitta al 15 aprile prossimo, il termine fissato in precedenza al 31/03/2021 per la trasmissione della comunicazione dell’opzione per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo riferibile alle spese sostenute nel 2020. Entro la stessa data dovranno essere inviate anche le eventuali richieste di annullamento o le comunicazioni sostitutive di quelle già inviate fino al 15/04/2021.
L’Agenzia delle entrate, con un provvedimento (n. 83933/2021) emanato sul filo di lana ad un solo giorno dal temine (31/03/2021), ha modificato il provvedimento precedente (n. 283847/2020 § 4.1) concedendo più tempo agli operatori e, soprattutto, ai fruitori, per effettuare la propria scelta e trasmettere la comunicazione destinata a perfezionare il trasferimento del credito d’imposta.
Si ricorda, infatti, che l’originario termine era stato già prorogato dal 16/03/2021 al 31/03/2021 da parte dell’Agenzia delle entrate con altro e specifico provvedimento (n. 51374/2021).
La conseguenza, quindi, è che i contribuenti che, nel 2020, hanno sostenuto spese per la realizzazione di uno degli interventi che beneficiano delle detrazioni per la casa (con esclusione del bonus mobili e del bonus verde) e della detrazione maggiorata del 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, hanno ulteriori quindici giorni di tempo per eseguire la propria scelta, alternativa all’utilizzo diretto della detrazione spettante nella propria dichiarazione dei redditi, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, ai sensi dell’art. 121 del dl 34/2020, inviando telematicamente il modello di comunicazione entro il prossimo 15 aprile.
Si è, quindi, ritenuto necessario concedere un maggior tempo per la redazione e l’invio del modello, in modo tale da favorire la predisposizione e la trasmissione delle comunicazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, presumibilmente anche in relazione allo spostamento al 10/05/2021 del termine per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate, come disposto dal “decreto sostegni”, con il comma 22, dell’art. 5 (dl 41/2021).
Come disposto dall’art. 121 del dl 34/2024 sono trasferibili talune (non tutte) detrazioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (lett. a, b e h del comma 1, dell’art. 16-bis del dpr 917/1986 (Tuir) e quelle di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 14 del dl 63/2013 e commi da 344 a 347 dell’art. 1 della legge 296/2006, compresi quelli per i quali spetta la detrazione maggiorata del 110%, di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 119 del dl 34/2020, per gli interventi antisismici, di cui ai commi da 1-bis a 1-septies, dell’art. 16 del dl 63/2013, compresi quelli cui spetta la detrazione del 110%, ai sensi del comma 4 del citato art. 119, di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, di cui ai commi 219 e 220, dell’art. 1 della legge 160/2019, nonché per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del dl 63/2013, compresi quelli che fruiscono della detrazione maggiorata del 110%, ai sensi del comma 8 dell’art. 119.
Si ricorda, inoltre, che l'Agenzia delle Entrate aveva già precisato che la detta opzione può essere esercitata anche dagli acquirenti degli immobili facenti parte di interi fabbricati, oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d), del comma 1 dell'articolo 3 del dpr 380/2001, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile e che hanno diritto alla detrazione di cui al comma 3 del citato articolo 16-bis del Tuir, poiché gli interventi citati rientrano tra quelli indicati alle lettere a) e b), del comma 1 del citato articolo 16-bis del Tuir (Agenzia delle Entrate, circ. 30/E/2020 § 5.1.4).
Infine, si ricorda che, al fine di stabilire il momento di effettuazione delle spese si deve diversificare tra persone fisiche e imprese, poiché nel primo caso si tiene conto di un principio di cassa (pagamento) mentre nel secondo caso di un principio di competenza, ai sensi dell’art. 109 del Tuir (Agenzia delle entrate, circ. 24/E/2020 § 4) e che la comunicazione può essere inviata telematicamente dal beneficiario della detrazione, direttamente o tramite intermediari di cui all’art. 3 comma 3 del dpr 322/98, dall’amministratore di condominio (o in assenza da singolo un condomino), direttamente o tramite intermediari o dal professionista abilitato che rilascia il visto di conformità, ai sensi del comma 11, dell’art. 119, in presenza di interventi per i quali si può fruire della detrazione maggiorata del 110%, di cui al medesimo art. 119. (riproduzione riservata)
Pistoia
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