Il sisma-bonus acquisti è fruibile anche in caso di mancato completamento dei lavori di finitura entro il termine di applicazione dell’agevolazione (31 dicembre 2024) e di una classificazione dell’unità immobiliare oggetto di cessione in una categoria fittizia (esempio, "F/3"), purché si raggiunga la riduzione di una o due classi di rischio sismico.
La tardiva asseverazione del sisma-bonus, inoltre, può essere sanata con l’istituto della remissione in bonis ma soltanto se l’ultimo cessionario non ha accettato la cessione.
Con due recenti documenti di prassi, rispettivamente la risoluzione n. 14/E e la risposta n. 64/2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sia sulla fruizione della detrazione per l’acquisto di case antisismiche, di cui al comma 1-septies, dell’art. 16 del D.L. 63/2013, sia sulla “remissione in bonis” per sanare la tardiva asseverazione di un sisma-bonus, di cui all’art. 2 del D.L. 16/2012.
Con il primo documento di prassi (risoluzione n. 14/E/2024), una associazione ha richiesto indicazioni in merito alla detrazione sugli acquisti di case antisismiche, con particolare riferimento alla tempistica per la conclusione dei lavori strutturali dell’edificio, prima del rogito di compravendita e alla possibilità di fruizione dell’agevolazione nelle forme alternative di cessione e/o sconto sul corrispettivo, di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020.
Nell’istanza si è fatto presente che il termine per fruire della detta detrazione è fissato al 31 dicembre 2024 e si chiedeva se era possibile fruire della detrazione nel caso di acquisto, entro la medesima data, di unità immobiliari censite in categorie provvisorie (per esempio, "F/3 – unità in corso di costruzione"), facenti parte di edifici demoliti e ricostruiti ma sui quali, entro il termine prescritto, risultano ultimati solo gli interventi strutturali, con il conseguente miglioramento di una o di due classi di rischio, come richiesto dalla normativa di riferimento.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, ripercorrendo l’intera disciplina, precisa che la normativa non richiede il completamento degli interventi e, quindi, non rileva, ai fini della fruizione, né il mancato completamento dei lavori di finitura delle unità immobiliari né la presenza di una categoria catastale fittizia, posta la necessaria presenza delle attestazioni comprovanti la riduzione di una o due classi di rischio sismico.
Si fa ulteriormente presente, però, che la categoria provvisoria (o fittizia) può assumere rilievo ai fini della compravendita degli immobili agevolati, in applicazione di disposizioni di natura non fiscale (Q.T. n. 5-07778 del 29 marzo 2022).
Con riferimento, inoltre, alla possibilità di optare per la cessione o sconto sul corrispettivo, l’Agenzia delle Entrate conferma che la scelta, anche in questo caso, resta possibile, a condizione che alla data del 16 febbraio 2023 sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo per l’esecuzione degli interventi (Agenzia delle Entrate, circolare n. 27/E/2023).
Con l’ulteriore risposta di ieri (n. 64/2024), l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla presenza di una tardiva asseverazione del sisma-bonus e sul possibile utilizzo dell’istituto della remissione in bonis, di cui all’art. 2 del dl 16/2012; il condominio istante, infatti, ha chiesto chiarimenti in merito agli effetti della mancata presentazione, nei termini, dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, per la fruizione della detrazione maggiorata (superbonus), di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020.
L’Agenzia delle Entrate, valutata la situazione rappresentata, conclude precisando che, se l’ultimo cessionario del credito non ha ancora utilizzato i crediti acquisiti e lo stesso procede, nei termini, a inviare la comunicazione per la non utilizzazione dei medesimi crediti, e quest’ultima risulti accolta, il condominio può procedere con la nuova cessione dei crediti, dopo la regolarizzazione della tardiva asseverazione.
L’Agenzia delle Entrate, infine, evidenzia sul punto che non si producono gli effetti di un annullamento della originaria comunicazione della cessione nel caso di riversamento del credito erroneamente ceduto, giacché il credito resta nella disponibilità dell’ultimo cessionario. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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