Semplificazioni degli adempimenti tributari con decorrenza differenziata. E' possibile trasmettere, a cura del depositario delle scritture del contribuente cessato e previo avviso al cliente assistito, la comunicazione da cui risulti la cessazione dell’incarico.
Con effetto dal 2 maggio prossimo, inoltre, viene anticipato, a regime, al 30 settembre il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e Irap, fissato in precedenza al 30 novembre dell'anno successivo alla chiusura del periodo d'imposta; per il solo periodo d'imposta 2023, se solare, il termine scade il 15 ottobre 2024.
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del d.lgs. 12 gennaio 2024 n. 1, al via la revisione degli adempimenti tributari e delle accise e delle altre imposte indirette, in un’ottica di semplificazione e di razionalizzazione delle varie scadenze di natura fiscale, come disposto dalla legge n. 111/2023 (riforma fiscale).
Com’è avvenuto anche per altri provvedimenti attuativi della riforma, anche questo decreto procede per gradi e prevede un ingresso differenziato delle decorrenze delle novità introdotte, tenendo conto che, per quanto non specificamente indicato, le disposizioni in esso contenute sono applicabili a partire da oggi (giorno successivo a quello della pubblicazione).
Il decreto prevede, preliminarmente e in via sperimentale, una modalità di presentazione semplificata della dichiarazione dei redditi precompilata per dipendenti e pensionati, che introduce alcune modalità di natura tecnica al fine di consentire ai contribuenti, e agli intermediari, di accedere ai dati inseriti e di confermare o modificare gli stessi.
Dal 2024, inoltre, la dichiarazione dei redditi semplificata, di cui al comma 4 dell’art. 34 e dell’art. 37 del d.lgs. n. 241/1997, può essere presentata anche dalle persone fisiche titolari di redditi diversi da quelli da lavoro dipendente o assimilato, di cui al citato comma 4; l’Agenzia delle entrate, con apposito provvedimento direttoriale che approva la dichiarazione semplificata, definirà le nuove tipologie reddituali.
Dal 1° gennaio 2024, inoltre, i sostituti d’imposta sono esonerati dal rilascio della certificazione unica dei redditi di lavoro autonomo (CUA) nei confronti dei contribuenti in regime forfetario e/o di vantaggio per effetto dell’introdotto obbligo di fatturazione elettronica e di trasmissione delle dette fatture a mezzo SdI, come disposto dal d.lgs. n. 127/2015, come modificato dal D.L. 36/2022.
Per l’anno in corso (2024), l’Agenzia delle entrate dovrà mettere a disposizione dei contribuenti i programmi necessari alla compilazione degli indicatori di affidabilità fiscale entro il prossimo 30 aprile mentre, dall’anno successivo (2015) gli appositi supporti informatici dovranno essere messi a disposizione entro e non oltre il 15 del mese di marzo.
Si riallineano, con decorrenza dal versamento delle somme dovute per il saldo delle imposte relative al periodo d’imposta 2023 (in corso al 31 dicembre 2023), le date dei versamenti rateali delle imposte che sono fissate dal provvedimento non più in maniera differenziata (16 e fine di ciascun mese) ma entro il giorno 16 di ciascun mese, a prescindere dal fatto che il contribuente sia o non sia titolare di partita Iva.
Si conferma, inoltre, la sospensione dell’invio delle comunicazioni relative ai controlli automatizzati nei mesi di agosto e dicembre e si prevede una radicale revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni (redditi e Irap), passando dal conosciuto 30 novembre dell’anno successivo al 30 settembre dell’anno successivo e all’ultimo giorno del nono (anziché undicesimo) mee successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta; le modifiche al D.P.R. 322/1998 per le persone fisiche e per le società e associazioni decorrono dal 2 maggio 2024 ma sarà anche possibile, dal 1° aprile 2025, presentare le dichiarazioni sui redditi e Irap a partire dal 1° aprile.
Infine, di immediata applicazione, la possibilità concessa al depositario cessato dalla tenuta delle scritture contabili, previa comunicazione al proprio assistito, di trasmettere all’Agenzia delle entrate una comunicazione da cui, appunto, risulti la cessazione dell’incarico, con messa a disposizione nel cassetto fiscale del soggetto passivo della dichiarazione presentata. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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