Sconto Irap 2019, nel bilancio del medesimo periodo se non ancora approvato


  • Scelta duplice sulla contabilizzazione, in relazione alla data di approvazione del bilancio

    Nel caso in cui il bilancio d’esercizio del 2019 sia stato già approvato dall’assemblea, la cancellazione del saldo Irap 2019 deve essere rilevata nel bilancio 2020, quindi nell’esercizio in corso. Se il bilancio 2019 deve ancora essere approvato dall’organo amministrativo è preferibile imputare lo sconto del saldo 2019 all’esercizio 2019.

    Questa l’indicazione fornita, con il documento congiunto Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) e della Fondazione nazionale commercialisti (FNC) del 5 giugno scorso, del trattamento contabile della cancellazione del saldo Irap 2019,  di cui all’art. 24 del D.L. 34/2020 (decreto “Rilancio”), tenendo conto delle prescrizioni dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

    Le disposizioni richiamate, per i soggetti diversi dagli intermediari finanziari, dalle società di partecipazione, dalle imprese di assicurazione e dalle amministrazioni pubbliche, con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel medesimo esercizio (2019), sancisce che non risulta più dovuto il versamento del saldo del tributo regionale (Irap) relativo al periodo di imposta 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta e della prima rata dell’acconto del medesimo tributo regionale riferibile al periodo di imposta 2020; l’importo di detto versamento resta escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta.

    Stante il fatto che la cancellazione della prima rata dell’acconto riferito al 2020 non determina particolari criticità di natura contabile, giacché di competenza dell’esercizio in corso, il documento rileva come, con riferimento allo sconto del saldo 2019, siano possibili due trattamenti contabili differenti, per le società che approvano il bilancio, del trascorso periodo d’imposta, nel termine di 180 giorni oppure della norma derogatoria, di cui all’art. 106 del D.L. 18/2020.

    Si rileva che la cancellazione del saldo 2019 potrebbe essere da contabilizzare come insussistenza del passivo, con l’inclusione di un minore carico fiscale già per l’esercizio 2019 o, in alternativa, da contabilizzare come insussistenza del passivo, con l’inclusione di un minor carico fiscale per l’esercizio 2020, non creando problemi la contabilizzazione della cancellazione del versamento del primo acconto 2020, per quanto detto sulla relativa competenza.

    Per le società che devono ancora approvare il bilancio, quanto indicato rientra tra i fatti successivi alla chiusura dell’esercizio, ovvero “quei fatti (...) che avvengono tra la data di chiusura” e “la data di redazione del progetto di bilancio d’esercizio da parte degli amministratori”, con la conseguenza che l’OIC 29, alla stessa stregua dello IAS 10, distingue tra i fatti successivi alla chiusura che devono essere recepiti nei valori di bilancio, in quanto evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, e i fatti successivi, che non devono essere recepiti nei valori di bilancio, perché di competenza dell’esercizio successivo.

    L’OIC 25 stabilisce, inoltre, che “il costo derivante delle imposte correnti (o dovute) è calcolato in base al reddito imponibile e alle aliquote d’imposta vigenti alla data di bilancio”.

    Si afferma che, in mancanza di una interpretazione ufficiale dell’OIC, la soluzione deve essere individuata in base ai principi di redazione del bilancio e, in particolare, del postulato della competenza economica, su cui risulta articolata la disciplina dei “fatti successivi”, con una preferenza nell’imputazione dello sconto (perché di sconto di tratta), derivante dallo stralcio del debito Irap inerente al versamento dell’eventuale saldo 2019, al bilancio 2019 (in linea con quanto asserito da Assonime, pubblicazioni news 22/05/2020).

    Quindi, nel caso in cui il bilancio 2019 sia stato già approvato dall’assemblea, la cancellazione del saldo Irap 2019 deve essere rilevata nel bilancio 2020 mentre, nel caso in cui il bilancio 2019 sia stato approvato dall’organo amministrativo ma non dall’assemblea, non dovrebbero emergere particolari problemi se il tributo non dovuto non risulti di entità rilevante (situazione che dovrebbe verificarsi nella quasi totalità dei casi), giacché l’OIC 29 richiede la modifica del progetto di bilancio, nel sua completezza documentale, e la sua riapprovazione da parte degli amministratori, soltanto se tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dell’organo assembleare si verificano eventi tali da avere un “effetto rilevante” sul bilancio.

    Nel caso in cui il bilancio 2019 debba ancora essere approvato dall’organo amministrativo e l’Irap non dovuta risulti di importo rilevante, si ritiene preferibile imputare lo “sconto” del saldo Irap 2019 all’esercizio 2019; nel bilancio  devono essere correttamente rilevate le imposte di competenza dell’anno e il legislatore, eliminando il saldo del tributo riferito al 2019, ha ridotto con effetto retroattivo l’Irap di competenza dell’esercizio 2019.

    L’eliminazione del saldo Irap 2019 rientrerebbe tra i fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio ma, nell’incertezza esistente, appare giustificabile  imputare lo “sconto” all’esercizio 2020 con riduzione delle imposte voce “20” del conto economico mentre, se l’Irap non dovuta risulta essere di importo non rilevante, la società è libera di scegliere il trattamento contabile, fermo restando indicare in nota integrativa la tecnica utilizzata per la determinazione delle imposte di competenza. fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     


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