Rottamazione delle liti pendenti in rotta di collisione con la definizione agevolata dei ruoli. L’intreccio e la sovrapposizione fra le due disposizioni rischia infatti di creare situazioni al limite del paradosso che la lettura dell’articolato previsto dalla manovra correttiva non riesce, se non in minima parte, a risolvere.
Si pensi, tanto per fare un esempio, alle controversie tributarie pendenti aventi ad oggetto esclusivamente le sanzioni di natura amministrativa. Come è ormai noto tali tipologie di carico tributario possono formare oggetto di definizione agevolata, ex articolo 6, del decreto legge 193 del 2016, con risparmi molto sostanziosi che possono arrivare fino all’intero importo delle iscrizioni a ruolo stesse. Su tale fronte la disposizione che prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie – c.d. “rottamazione delle liti” – mostra tutti i suoi limiti oggettivi e soggettivi.
In primo luogo, la disposizione precisa, infatti, che in caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione della lite pendente è dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. Un minuto dopo la stessa disposizione si affretta, però, a precisare che per la rottamazione di tali controversie (“...” non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione”; il richiamo alla rottamazione delle liti pendenti, seppur velato, è fin troppo evidente.
L’intreccio fra le due rottamazioni crea, dunque, effetti perversi che lo stesso legislatore prova, timidamente, a contenere e prevedere. Non c’è alcun dubbio che in presenza di controversie tributarie aventi ad oggetto le sole sanzioni amministrative tributarie suscettibili di rottamazione agevolata ex dl 193/2016, la definizione della lite con la nuova procedura prevista dalla manovra correttiva è assolutamente svantaggiosa e non perseguibile. Non si vede infatti per quale motivo il contribuente dovrebbe esporsi al pagamento del quaranta per cento della sanzione quando con la rottamazione dei carichi pendenti vedrebbe annullarsi integralmente gli importi affidati alla riscossione.
Questi fenomeni paradossali, frutto di una legislazione tributaria ormai fuori da ogni controllo, possono verificarsi ogni qual volta la procedura di rottamazione dei ruoli, congiunta con la rinuncia alle controversie in atto, finisca per sovrapporsi con il nuovo provvedimento agevolativo contenuto nella cosiddetta “manovrina di primavera”.
Ma torniamo al punto di partenza, ovvero alla sovrapposizione fra la rottamazione dei ruoli e la rottamazione delle liti tributarie pendenti.
Il provvedimento contenuto nella manovra correttiva ricalca, in molte sue parti, le disposizioni in materia di rottamazione dei ruoli. Si pensi, per esempio, al perimetro temporale della disposizione che identifica le liti tributarie pendenti rottamabili in quelle la cui costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente è avvenuta entro il 31 dicembre 2016. Oppure alle liti tributarie pendenti non suscettibili di chiusura agevolata che coincidono, dal punto di vista del loro contenuto oggettivo, con i ruoli non rottamabili (iva riscossa all’importazione, somme dovute a titolo di aiuti di Stato, etc.).
Conscio della sovrapposizione fra i due interventi normativi, il provvedimento contenuto nella manovra correttiva si preoccupa di disciplinare anche l’ipotesi in cui la chiusura della lite tributaria pendente segua la definizione agevolata dei carichi pendenti presso Equitalia. In tali situazioni, si legge, infatti, nell’articolato normativo, qualora gli importi dovuti per la chiusura della lite tributaria pendente rientrino, in tutto o in parte, anche nell’ambito di applicazione della definizione agevolata di cui all’articolo 6 decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193, il contribuente deve essersi comunque avvalso anche di quest’ultima definizione. In tali situazioni, si legge più avanti nel testo normativo, gli importi da versare per la chiusura della lite pendente andranno depurati da quanto già versato per la rottamazione dei ruoli.
Dunque, in più di una circostanza la chiusura delle liti fiscali pendenti dovrà fare i conti con gli effetti e le conseguenze della rottamazione dei ruoli sovrapponendosi ad essa, anche in termini di pagamenti da effettuare.
Preso atto di ciò, viene da chiedersi se tale provvedimento normativo abbia o meno la capacità di deflazionare il contenzioso tributario o non si risolva in un ulteriore aggravio di lavoro per i giudici tributari che potrebbero essere richiamati, prima dell’estinzione della controversia tributaria ad essi assegnata, a verificare il perfezionamento delle due distinte agevolazioni che hanno concorso alla chiusura della controversia tributaria. Fabrizio G. Poggiani - ITALIAOGGI. (riproduzione riservata)
Pistoia, PT, Italia
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