Rideterminazione del costo di acquisto di quote e partecipazioni a regime.
Con la legge di bilancio 2025 viene fissato al 30 novembre di ogni anno la data per procedere con la dette rivalutazioni finalizzate alla neutralizzazione delle plusvalenze derivanti dalle cessioni di titoli, quote e terreni da parte di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali detenuti all’inizio di ogni anno con il pagamento della sostitutiva del 16%.
Il disegno di legge della legge di bilancio 2025, quindi, chiude definitivamente una situazione paradossale attuata con la costante proroga della possibilità di procedere nella rivalutazione di terreni, agricoli e non, e di quote e titoli, anche negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti da persone fisiche e soggetti equiparati.
La rideterminazione del costo o valore d'acquisto delle partecipazioni non quotate è stata originariamente prevista dall'art. 5 della legge 448/2001 mentre quella dei terreni dal successivo art. 7 ed è stata più volte oggetto di proroga a opera di successivi provvedimenti; da ultimo, la detta possibilità è stata prorogata per i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2024 ed è stata estesa alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di negoziazione dal 2023.
Con la riapertura del regime a cura della legge 213/2023 (legge di bilancio per il 2024) e del D.L. 113/2024, la rivalutazione più recente si poteva perfezionare attraverso la redazione di una perizia e il versamento dell'imposta sostitutiva, nella misura del 16% da versare entro lo scorso 30 novembre 2024 (termine prorogato rispetto a quello originario del 30 giugno 2024).
Dalla bozza del provvedimento emerge che per entrambe le fattispecie, titoli e partecipazioni, di cui al citato art. 5, e terreni, di cui al successivo art. 7, la rideterminazione del costo è possibile, a regime (quindi senza la necessità di ulteriore proroghe), a partire dal prossimo anno (2025) con la redazione della perizia giurata e con il pagamento dell’unica soluzione o della prima rata dell’imposta sostitutiva entro il 30 novembre di ogni anno, tenendo conto dei beni posseduti all’inizio di ogni anno; quindi rivaluto il 30 novembre 2025 ciò che possiedo al 1° gennaio 2025.
Sia per i titoli e le partecipazioni sia per i terreni, si richiede, come di consueto, la predisposizione di una perizia giurata entro il 30 novembre di ciascun anno a valere, come detto, sui beni posseduti al 1° gennaio precedente e con il pagamento di una imposta sostitutiva del 16% (aliquota già predeterminata e fissata dal provvedimento in commento) da versare in una unica soluzione o con massimo tre rate annuali di pari importo, a partire da ogni 30 novembre.
Si ricorda che la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni (quotate e non quotate) è riservata ai soggetti che effettuano operazioni suscettibili di generare redditi diversi, di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell’art. 67 del D.P.R. 917/1986 mentre per i terreni, agricoli e/o edificabili, si fa riferimento alle precedenti lettere a) e b) e, come chiarito dall’Agenzia delle entrate (circolare n. 12/E/2002 § 1), sono interessati dalla disposizione agevolativa le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell'esercizio di attività d'impresa, le società semplici e i soggetti a esse equiparate, ai sensi dell'art. 5 del T.U.I.R., gli enti non commerciali, se l'operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell'esercizio di impresa e i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia, non riferibili a stabili organizzazioni, salve le previsioni contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni che ne escludano l'imponibilità in Italia.
Costituiscono partecipazioni rivalutabili, ai fini della disciplina in commento, quelle rappresentate da titoli (azioni), le quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli (quote di s.r.l. o di società di persone) e i diritti o i titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni ( diritti di opzione, warrant, obbligazioni convertibili in azioni e quant’altro).
Diversi i soggetti ammessi alla redazione delle perizie giacché, per quanto concerne titoli e partecipazioni, le disposizioni in commento richiamano i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali nonché i revisori legali mentre, con riferimento ai terreni, si richiamano i professionisti iscritti negli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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