Ritenute delle banche sui bonifici parlanti dall'8% all'11%


  • La legge di bilancio del 2024 ritocca di tre punti l'entità della ritenuta

    Bonus edilizi con ritenuta sui bonifici parlanti in rialzo dall’8% all’11%. Ma la cessione e lo sconto in fattura, con particolare riferimento al superbonus, potranno essere utilizzati anche nel 2024.

    Queste le novità di questi giorni sul tema dei bonus edilizi, riferibili alla possibilità di eseguire la cessione od ottenere lo sconto in fattura, ai sensi dell’art. 121 del dl 34/2020 e alla ritenuta di acconto sui bonifici, di cui all’art. 25 del dl 78/2010.

    L’accesso alla possibile cessione o all’ottenimento dello sconto in fattura dei crediti, anche da superbonus del 70%, per il 2024 è stata confermata in una recente risposta in commissione finanze della camera (Q.T. n. 5-01516).

    Sul punto, gli uffici del ministero hanno sintetizzato il quadro normativo esistente evidenziando, con particolare riferimento alla detrazione maggiorata (superbonus), che l’agevolazione spetta nella misura del 70% per le spese sostenute dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone (lett. a, comma 9 dell’art. 119 del dl 34/2020), del 110% per le spese sostenute su edifici residenziali o unità immobiliare a destinazione abitativa situati in comuni o regioni interessati da eventi sismici nelle quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza (comma 8-ter dell’art. 119) e, sempre del 110%, per quelle sostenute dagli enti non commerciali (Onlus, OdV e Aps) che svolgono attività di servizi socio-sanitari e assistenziali negli immobili adibiti a strutture sanitarie (comma 10-bis dell’art. 119).

    Sul punto, però, è stato precisato che, dopo l’intervento del dl 11/2023, che, di fatto, ha bloccato le cessioni delle detrazioni e lo sconto in fattura a partire dal 17/02/2023 è sempre possibile, ai sensi dell’art. 2 del decreto “blocca crediti”, esercitare l’opzione per la cessione e/o per lo sconto in relazione alle spese sostenute per gli interventi ammessi alla detrazione maggiorata (superbonus) sempre che, in data anteriore al blocco (fino al 16/02/2023) sia stata presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi del comma 13-ter dell’art. 119, sia stata adottata la delibera assembleare con approvazione dell’esecuzione dei lavori, ai sensi del medesimo comma o sia stata presentata istanza per acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

    Si ricorda, inoltre, che è stata prorogata la detta possibilità anche per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (Iacp), cooperative di abitazione, Onlus, Odv e Aps in relazione a immobili danneggiati da eventi sismici, di cui al comma 8-ter, primo periodo dell’art. 119 e per gli interventi eseguiti su immobili danneggiati dagli eventi metereologici verificatesi a partire dal 15/09/2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (deliberazioni consiglio dei ministri 16/09/2022 e 19/10/2022) collocati nella regione Marche.

    Con la legge di bilancio 2024, viene innalzata dall’8% all’11%  la ritenuta applicata dalle banche e dalle poste sui bonifici parlanti utilizzati dai contribuenti ai fini dell’ottenimento dei bonus edilizi, a decorrere dal prossimo 1° gennaio.

    È noto, infatti, che ai pagamenti eseguiti dai committenti alle imprese esecutrici, in sede di accredito dei bonifici, viene operata una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, ai sensi dell’art. 25 del dl 78/2010.

    Sotto il profilo operativo, è stato chiarito (Agenzia delle entrate, circ. 40/E/2010) che dalla base di calcolo della ritenuta deve essere scomputata l'Iva, determinata forfettariamente, con l'aliquota più elevata (ora pari al 22%) e che (Agenzia delle entrate, provvedimento n. 94288/2010) i soggetti obbligati (banche e poste) devono operare le ritenute d'acconto, con obbligo di rivalsa, all'accredito dei pagamenti al beneficiario, eseguire il corrispondente versamento, mediante il modello F24, rilasciare la certificazione delle ritenute d'acconto eseguite al beneficiario stesso, mediante la certificazione unica (CU) e, infine, comunicare all'Amministrazione finanziaria i dati concernenti i pagamenti effettuati e le ritenute operate e versate, mediante la trasmissione telematica della certificazione unica, dei dati relativi ai bonifici e della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770). Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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