Riforma fiscale con abolizione graduale dell'Irap e revisione delle addizionali IRPEF


  • L'abolizione e la revisione deve garantire l'invarianza di gettito

    Graduale abolizione dell’Irap accompagnata da una revisione complessiva delle addizionali regionali e comunali. Si deve garantire, però, l’invarianza di gettito destinato al fabbisogno sanitario.

    Questo ciò che emerge dalla delega concessa al Governo per la revisione del sistema fiscale, nel rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza e in ragione della capacità contributiva.

    Con riferimento al primo tributo, si ricorda innanzitutto che ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 446/1997, l'Irap è un'imposta locale, applicabile alle attività produttive esercitate nel territorio di ciascuna Regione, ha carattere reale e risulta parzialmente indeducibile dalla base imponibile delle imposte sui redditi.

    Il presupposto impositivo, com’è noto, è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata, la più nota autonoma organizzazione, diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
    Sono soggetti passivi dell'imposta coloro che esercitano una o più delle suddette attività e l'attività svolta dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le Amministrazioni pubbliche, costituisce in ogni caso presupposto di imposta, ai sensi del comma 1 dell’art. 2 del citato dlgs 446/1997, con la conseguenza che costituiscono presupposto d'imposta anche le attività svolte dalle Amministrazioni dello Stato che configurano l'esercizio di una pubblica funzione (circ. 141/E/1998 § 1.2).

    Posta la garanzia del sostegno al fabbisogno sanitario, nella delega è stato previsto il graduale superamento dell’Irap, nell’ambito della revisione dell’imposizione dei redditi personali e dell’imposizione del reddito d’impresa.

    Il Governo è delegato ad introdurre con specifici decreti legislativi anche la revisione del sistema delle addizionali comunali e regionali all’Irpef prevedendo la sostituzione dell’addizionale regionale all’Irpef con una sovraimposta sull’Irpef, la cui aliquota di base può essere aumentata o diminuita dalle regioni entro limiti prefissati.

    L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota individuata dalla regione di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale mentre l'addizionale comunale è determinata applicando l'aliquota, individuata dal comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell'Irpef, al netto degli oneri deducibili.

    Per le regioni sottoposte a piani di rientro per disavanzi sanitari, che comportano l’automatica applicazione di aliquote dell’addizionale all’Irpef maggiori di quelle minime, la citata revisione deve prevedere un incremento obbligatorio della sovraimposta determinato in modo tale da garantire lo stesso gettito attualmente ricavato dall’applicazione delle aliquote delle addizionali regionali all’Irpef maggiorate nella misura obbligatoria.

    La revisione del sistema delle addizionali prevede per i comuni che la facoltà di applicare un’addizionale all’Irpef sia sostituita dalla facoltà di applicare una sovraimposta sull’Irpef e si prevede, ulteriormente, che nella fase di attuazione dei principi del federalismo fiscale e per rafforzare i principi di responsabilizzazione e trasparenza nella gestione della finanza locale, in linea con il principio della separazione delle fonti di finanziamento per i diversi livelli di governo, i decreti legislativi necessari introducano la revisione dell’attuale riparto tra Stato e comuni del gettito dei tributi sugli immobili destinati a uso produttivo appartenenti al gruppo catastale “D” e degli altri tributi che colpiscono le transazioni immobiliari.

    Infine, il legislatore delegante stabilisce che le revisioni appena indicate, in tema di addizionali devono essere introdotte senza oneri aggiuntivi per lo Stato compensando eventuali variazioni di gettito per i diversi livelli di governo mediante la corrispondente modifica del sistema dei trasferimenti erariali, degli altri tributi comunali e dei fondi di riequilibrio. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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