Rottamazione del magazzino con rischio di impugnative di bilancio e di azioni di responsabilità verso gli amministratori, nonostante la presenza di una clausola di salvaguardia dalle sanzioni.
Difficile escludere, con la detta generica indicazione, una responsabilità dell’organo amministrativo e di quello di controllo.
Con i commi da 78 a 85, dell’art. 1 della legge n. 213/2023 (legge di Bilancio 2024), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2023 n. 303 è stata introdotta una sanatoria del magazzino, destinata ai soggetti non I.A.S., finalizzata all’adeguamento (in aumento o diminuzione) della consistenza del magazzino (reale e contabile).
Posta la necessità di tenere conto, anche contabilmente, di quanto prescritto dai principi contabili nazionali (O.I.C. 29, in particolare) sulla correzione degli errori e sull’impatto che il detto adeguamento può avere sul patrimonio della società o dell’impresa, si prende atto che la possibilità riguarda l’adeguamento delle giacenze al 1° gennaio 2023 dei beni, di cui all’articolo 92 del D.P.R. n. 917/1986.
A livello operativo, l'adeguamento delle esistenze di magazzino può avvenire mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi e/o l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse; è possibile che l'adeguamento possa riguardare contemporaneamente ipotesi di eliminazione e di iscrizione di esistenze iniziali (Agenzia delle entrate, circolare n. 115/E/2000).
Il perfezionamento avviene con l’indicazione della regolarizzazione in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 a prescindere dal pagamento dell’imposta sostitutiva (18%) e del versamento dell’Iva, in caso di rettifica in diminuzione
L’operazione, fin da subito, ha evidenziato numerose criticità dal punto di vista delle responsabilità sia dell’organo amministrativo sia dell’organo di controllo giacché, come evidenziato correttamente dalla dottrina, le disposizioni attuali parlano di una salvaguardia generica “ai fini sanzionatori” (comma 83 dell'art. 1 della legge n. 213/2023).
In effetti, se tale assunto, fin troppo generico, può salvaguardare (in attesa di chiarimenti) gli amministratori dalle azioni dell’amministrazione finanziaria per l’applicazione di sanzioni di natura tributaria, amministrativa e penale-tributaria, la regolarizzazione non mette al riparto l’organo amministrativo dalle azioni di responsabilità, soprattutto nel caso in cui i soci e/o i soggetti terzi, in dipendenza dell’eventuale aggiotaggio effettuato sulle scorte, si vedessero ridurre il patrimonio in modo sensibile.
Si pensi, per esempio, alla riduzione del patrimonio della società per un valore tanto consistente da rendere lo stesso insufficiente al soddisfacimento dei creditori o, addirittura, tanto da portare in negativo lo stesso patrimonio netto con la necessità, da parte dei soci, di azzerare le perdite e ripristinare il capitale sociale almeno al minimo, come richiesto dalla disposizioni vigenti; queste sono alcune situazioni possibili, stante anche la necessità di procedere contabilmente, in caso di riduzione delle scorte, utilizzando le riserve, nel rispetto dell’ordine prioritario, e il capitale sociale.
Sul punto, quindi, potrebbero ricorrere le fattispecie previste dagli articoli 2193-bis c.c. (azione sociale), 2394 (responsabilità verso il socio) e 2395 c.c. (azione individuale del socio e del terzo), nonché una serie di impugnative delle delibere di approvazione del bilancio, ai sensi dell’art. 2377 c.c. fino, addirittura, alla nullità delle stesse delibere di approvazione di bilanci che non rappresentavano la situazione, veritiera e corretta, della società.
A queste responsabilità, si aggiungono quelle poste a carico dell’organo di controllo dai principi di revisione giacché il controllo (sebbene a campione) del magazzino è sicuramente un’attività necessaria da parte del revisore il quale deve, necessariamente, verificare che le quantità effettive e le quantità contabili siano allineate, che sia stata correttamente eseguita la valorizzazione delle scorte e che la movimentazione delle scorte sia coerente, in ossequio ai principi di revisione internazionali.
In particolare si evidenzia che, per il principio di revisione ISA Italia 500, l’inventario di magazzino resta una procedura necessaria ai fini di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per il rilascio del parere sul bilancio; peraltro, è anche previsto che il revisore partecipi alle operazioni rilevazione fisica delle scorte e allo svolgimento di procedure inventariali dell’impresa, in modo tale da verificare che sia la rilevazione sia la valorizzazione siano state eseguite correttamente. Fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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