Restyling del modello per la comunicazione dell’opzione per la cessione o lo sconto in fattura dei bonus edilizi. Nella versione aggiornata spazio alle modifiche intervenute, con particolare riferimento all’eliminazione delle barriere architettoniche e alle nuove soglie delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici collocate negli edifici. Con un provvedimento ad hoc del 20 luglio scorso (n. 2021/196548), l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello per la comunicazione dell’opzione per la cessione e/o lo sconto in fattura, di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020, convertito nella legge 77/2020, da trasmettere in via telematica a partire dal 21 luglio 2021. E’ da evidenziare, innanzitutto, che ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 119 del D.L. 34/2020, la detrazione maggiorata del 110% si applica anche sugli interventi previsti della lett. e), comma 1, dell'art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 (Tuir). Si intendono interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, quegli interventi aventi a oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi del comma 3, dell'art. 3 della legge 104/1992; ai fini della fruizione del superbonus al 110%, questi interventi sono agevolati "anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni". Dal punto di vista oggettivo, rientrano tra gli interventi finalizzati al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche solo quelli che presentano determinate caratteristiche tecniche, di cui al D.M. 236/1989. Gli interventi citati, per poter essere agevolati con il 110% devono essere eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi "trainanti" di efficienza energetica di cui al comma 1 dell'art. 119 (cappotto o sostituzione degli impianti di climatizzazione), oppure agli interventi "trainanti" di miglioramento sismico. Non solo. Il comma 8, sempre dell’art. 119 del D.L. 34/2020, dopo l’intervento della recente legge di bilancio (legge 178/2020) ha previsto nuovi limiti di spesa per gli interventi di installazione delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici. Sebbene il comma 3 del citato art. 119 del D.L. 34/2020 non richiami gli interventi di cui al comma 8 tra quelli che possono concorrere, insieme agli interventi di efficienza energetica trainanti e trainati, al soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche dell'edificio oppure, ove non possibile, del conseguimento della classe energetica più alta, l’Agenzia delle Entrate (circolare 24/E/2020 § 2.2) ha affermato, anche con riguardo a questi interventi, che il 110% si rende applicabile sempreché assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Fatta questa ampia premessa, come si legge dalle motivazioni in calce al provvedimento oggetto del presente contributo, è stato approvato il modello da utilizzare per comunicare all’agenzia le citate opzioni (cessione e sconto sul corrispettivo), previsto a decorrere dal 15 ottobre 2020, rinviando ad altro provvedimento per l’approvazione delle specifiche tecniche. In estrema sintesi, alle istruzioni per la corretta compilazione del modello si è intervenuti a pagina 3 nella parte relativa alla compilazione, con l’aggiunta di una indicazione relativa alla barratura della casella “Superbonus” e nel quadro “A”, al secondo periodo, dove è stata inserita, dopo le parole “colonnine di ricarica”, la locazione “ovvero eliminazione delle barriere architettoniche”; a pagina 4, invece, è stato introdotto il nuovo codice “28” denominato “Eliminazione delle barriere architettoniche (solo interventi trainati dal 2021)” da utilizzare in tal caso. Infine, a pagina 5, nel quadro “B” relativamente ai dati catastali degli immobili oggetto degli interventi è stato richiamato il comma 4-ter dell’art. 119 che ha previsto l’incremento del 50% delle soglie di spesa per taluni interventi eseguiti su edifici danneggiati da eventi sismici, con la necessità di indicare il valore “S” (Sisma) nel campo “Tipologia immobile (T/U)” del quadro; nel caso di interventi su parti comuni, la maggiorazione del 50% risulta applicabile soltanto se, per tutte le unità immobiliari, è stato valorizzato il campo “S”. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
|
Pistoia
Condividi sui Social Network