Com'è noto, con l’obiettivo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, con un apposito decreto sono state sospese, su tutto il territorio nazionale, a decorrere dal 12 marzo 2020:
− le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione della vendita di generi alimentari e di prima necessità;
− le attività dei servizi di ristorazione, ad eccezione delle mense e catering continuativo che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
In tale contesto, la sospensione dell’attività non richiede un intervento sul registratore telematico.
Infatti, in caso di interruzione dell’attività, tra l’altro “per eventi eccezionali”, il RT alla prima trasmissione successiva ultima trasmissione utile, predispone ed invia un file contenente la totalità dei dati relativi al periodo di interruzione, per i quali non è stata effettuata la chiusura giornaliera.
Tra le misure prese per contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, con l’art. 1 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 è stato disposto che “sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie (...).”
Di conseguenza, è chiaro che sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato “2” del provvedimento.
L’art. 2 del citato decreto prevede che le disposizioni sopra riportate producono effetto nel periodo 12 marzo 2020 al 25 marzo 2020.
Dal punto di vista operativo, ai fini della corretta gestione dei registratori telematici (RT) si evidenzia che i soggetti sopra individuati, obbligati alla sospensione dell’attività, “non sono tenuti ad alcun intervento sull’apparecchio”, in quanto è possibile invocare quanto previsto in caso di chiusura dell’esercizio, ad esempio, per il periodo feriale ed in particolare “per eventi eccezionali”.
Conseguentemente:
- l’ultimo giorno di esercizio dell’attività si è provveduto alla “ordinaria” chiusura del RT a seguito della quale avviene, come di consueto, la trasmissione dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate;
- il primo giorno di ripresa dell’attività, con l’accensione del RT lo stesso produrrà il file con l’indicazione dei giorni di inattività che verrà trasmesso all’Agenzia delle Entrate.
In alternativa, conoscendo già al momento della chiusura il periodo di inattività, se il RT lo consente, è possibile indicare detto periodo in sede di chiusura del RT dell’ultimo giorno di attività.
Ciò in considerazione del fatto che, in base alle specifiche tecniche vigenti, è previsto che:
“nel caso di interruzione dell’attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell’apparecchio), il Registratore Telematico, alla prima trasmissione successiva ovvero all’ultima trasmissione utile, provvede all’elaborazione e all’invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l’esercente non ha effettuato l’operazione di chiusura giornaliera”.
La fattispecie in esame, pertanto, non rientra tra le situazioni particolari per le quali è necessario ricorrere alle cosiddette “procedure di emergenza” e più in particolare non richiede di procedere con la comunicazione di sospensione dell’attività o di “messa fuori servizio” del RT. Fabrizio G. Poggiani (riproduzione riservata)
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