Compliance estesa a minimi, forfetari e cedolare secca sugli affitti. L’Agenzia delle entrate, infatti, mette a disposizione dei contribuenti, al fine di procedere con un eventuale adeguamento spontaneo, tutte le informazioni inerenti alle anomalie riscontrate, estendendo il perimetro delle tipologie di reddito.
E’ noto che la legge 190/2014, commi da 634 a 636, dell’art. 1, ha introdotto una specifica forma di collaborazione tra contribuente e Agenzia delle entrate, finalizzata all'assolvimento degli obblighi tributari e all'emersione spontanea delle basi imponibili (cosiddetta “compliance”); l’agenzia ha emanato, nella giornata di ieri, il provvedimento direttoriale (n. 37776/2019) di attuazione.
L'Agenzia delle entrate, quindi, mette a disposizione del contribuente o del proprio intermediario tutti “gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi e compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione", nonché relativi a deduzioni e/o detrazioni d'imposta, al fine di consentire, allo stesso contribuente, anche con l’aiuto del proprio intermediario, incaricato alla trasmissione delle dichiarazioni, di poter fornire, si dice testualmente, fatti e circostanze dalla stessa agenzia non conosciuti e in grado di giustificare le anomalie riscontrate.
Si tratta, inoltre, di comunicazioni che non inibiscono il ravvedimento operoso ma sono soltanto strumentali allo stesso, riguardando molte tipologie di reddito (fabbricati, lavoro dipendente, assegni periodici, redditi di partecipazione, redditi diversi, redditi di lavoro autonomo e quant’altro), con l’ulteriore inserimento, e questa è la vera novità, dei regimi di vantaggio, di cui al dl 98/2011, e forfetario, di cui alla legge 190/2014.
La constatazione, piuttosto evidente, è che saranno soggetti a controlli anche quei piccoli contribuenti che applicano regimi sostitutivi e che risultano, per legge, non assoggettati a parametri, studi di settore o indici sintetici di affidabilità (ISA), con esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili.
Le informazioni saranno trasmesse dall’agenzia con una comunicazione agli indirizzi di posta elettronica certificata e, nei casi di indirizzo non attivo o non registrato nel pubblico elenco, l’invio sarà eseguito per posta ordinaria.
Ricevendo la comunicazione delle anomalie rinvenute, il contribuente potrà essere stimolato a ravvedersi, fruendo delle riduzioni delle sanzioni, sempre che siano rispettati i relativi termini; se si tratta di lettera concernente l'omessa dichiarazione, infatti, il ravvedimento può avvenire soltanto entro i novanta giorni, in ragione del termine espressamente indicato alla lett. c, comma 1, dell'art. 13, d.lgs. 472/1997.
Per i contribuenti che, a seguito della comunicazione, scelgono di regolarizzare la propria posizione, il ravvedimento è sempre disciplinato dall'art. 13 del d.lgs. 472/1997, dovendo porre soltanto attenzione alla corretta compilazione della delega “F24”.
Il contribuente, raggiunto dalla citata comunicazione, però, potrà, alternativamente, far presente agli uffici eventuali elementi non valutati oppure restare inerte.
In tale ultimo caso, il contribuente manterrà la possibilità di contestare l’eventuale richiesta depositando, nel corso del procedimento, il ricorso presso la commissione tributaria competente, nonché definendo la pretesa mediante definizione agevolata delle sanzioni, pari a un terzo, ai sensi degli articoli 16 e 17, d.lgs. 472/1997 o con l’acquiescenza, ai sensi dell’art. 15, d.lgs. 218/1997. ITALIA OGGI - Fabrizio G. Poggiani (riproduzione riservata)
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