Regime di cassa "ibrido" e ipercomplicato


  • Le imprese minori in regime di cassa ibrido

    Nel passaggio allo pseudo, quanto decantato, “principio di cassa”, partite a cavallo da neutralizzare. Resta imponibile, sempre e comunque e sebbene per competenza, il valore normale dei beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
    Questi alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate che, presumibilmente, confluiranno in una delle prossime circolari, avente a oggetto le novità introdotte dalla legge 232/2016 (legge di Bilancio 2017).
    Preliminarmente, si conferma quanto già affermato anche nel corso del Videoforum 2017, organizzato da ItaliaOggi lo scorso 26 gennaio, ovvero che il “regime di cassa”, destinato alle imprese minori, è da definirsi, più correttamente, come un regime “misto” (o ibrido), ancorché improntato alla cassa, giacché permangono “alcune (rectius numerose) deroghe al regime di cassa puro”.
    In effetti, è la stessa agenzia che precisa che è lo stesso legislatore che ha richiamato determinati componenti di reddito che “mal” si conciliano con il criterio annunciato, mantenendo, di fatto, per detti componenti il regime di competenza in vigore fino al periodo d’imposta 2016; si tratta, per esempio, delle plusvalenze e delle minusvalenze e delle sopravvenienze attive e passive che risultano imponibili e/o deducibili per competenza, a norma degli articoli 86, 88 e 101 del dpr 917/1986 (Tuir).
    Nel caso di assegnazione dei beni ai soci e di destinazione dei beni a finalità estranee dall’esercizio dell’impresa, il valore normale concorre alla formazione del reddito del periodo d’imposta di competenza, ritenendo tale quello in cui, di fatto, è avvenuta l’assegnazione e/o la destinazione a finalità estranee.
    In secondo luogo, viene trattata la problematica della “neutralizzazione” delle rimanenze, come prescritto dal comma 18, dell’art. 1 della legge di bilancio, con la necessità di portare “interamente” in deduzione del reddito del primo esercizio di applicazione del regime, le rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente.
    Con riferimento a tale componente, l’agenzia ritiene che si debbano comprendere sia le rimanenze di merci sia di lavori in corso su ordinazione, di cui all’art. 92 del Tuir, che quelle di durata ultrannuale, di cui al successivo art. 93, nonché le rimanenze dei titoli, di cui all’art. 94 del medesimo testo unico.
    L’agenzia interviene, inoltre, su un’altra problematica, già risolta da tempo dagli esperti del quotidiano ItaliaOggi anche nelle risposte ai numerosi quesiti dei lettori, applicando una regola di buon senso ovvero sul comportamento da attuare, a cura dell’impresa, in presenza di componenti positivi e negativi a cavallo di più esercizi o che riverberano su più esercizi.
    L’agenzia richiama, innanzitutto, il comma 19, dell’art. 1, della legge di bilancio 2017 e, confermando l’idea che il legislatore riformatore abbia voluto assolutamente evitare una doppia tassazione o deduzione di taluni componenti, precisa che i componenti che hanno già formato la base imponibile in un altro periodo d’imposta, ma che hanno avuto una manifestazione numeraria nell’esercizio in cui vige il principio di cassa, devono essere neutralizzati; è il caso, per esempio, di un ricavo derivante da una prestazione di servizi, ultimata nel 2016, che ha concorso, ai sensi del comma 2, dell’art. 109 del Tuir, alla formazione del reddito di tale periodo (2016) e che, in caso di pagamento eseguito nell’anno successivo (2017), non deve determinare l’emersione di un ricavo imponibile, quindi un incremento della base imponibile.
    Infine, sempre su questa “semplificazione”, o perlomeno ritenuta tale, di gestione per cassa delle imprese minori, l’agenzia chiarisce che alcuni componenti negativi (ammortamenti, spese di prestazione di lavoro, oneri di unità sociale e canoni leasing) resta in vigore il principio di competenza (si veda, l’anticipazione già fornita con ItaliaOggi del 2/02/2016).
    Quindi, per l’agenzia il maxi canone del leasing deve essere dedotto per competenza, seguendo l’ordinaria disciplina, indicata dalle disposizioni contenute nel comma 7, dell’art. 102 del Tuir, essendo del tutto irrilevante il momento del pagamento dello stesso; si conferma, anche in questo caso, che il nuovo regime non è di cassa pura ma, come indicato nella relazione illustrativa alla legge di bilancio, deve ritenersi “improntato alla cassa”, cosa radicalmente diversa, con le inevitabili ripercussioni e complicazioni nella determinazione della base imponibile delle Pmi. Fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI. (riproduzione riservata)
     


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