Rateazione sempre valida con pagamento del dovuto con lieve ritardo


  • Sospensione dell'invio degli avvisi bonari ad agosto e dicembre

    Non si decade dalla rateizzazione in presenza di un lieve ritardo anche per le somme richieste con le comunicazioni di irregolarità emerse in sede di controllo automatizzato o di controllo formale delle dichiarazioni. Scatta la sospensione dell’invio delle comunicazioni nei mesi di agosto e dicembre, salvi i casi di indifferibilità e urgenza.

    L’Agenzia delle entrate ha collocato, nella specifica sezione (“l’Agenzia informa”) del proprio sito web (www.agenziaentrate.gov.it), la guida aggiornata a gennaio 2024 destinata a fornire indicazioni per la gestione delle comunicazioni (lettere di compliance) riferibili ai controlli eseguiti sulle dichiarazioni, prendendo atto anche delle novità introdotte dai decreti attuativi della riforma fiscale, di cui alla legge n. 111/2023 e, in particolare, delle disposizioni contenute nell’art. 10 del d.lgs. n. 1/2024.

    Com’è noto l’attività di controllo sulle dichiarazioni dei contribuenti è effettuata dagli uffici dell’agenzia prima dell’iscrizione a ruolo dei tributi derivanti dalla liquidazione delle imposte determinante in sede dichiarativa e dai controlli formali; il contribuente viene, inizialmente, informato e invitato a fornire chiarimenti e/o a produrre documentazione giustificativa.

    Le comunicazioni sono emesse, quindi, in seguito a controlli automatici, a controlli formali e alla liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (trattamento di fine rapporto, emolumenti arretrati e quant’altro).

    Il controllo automatico è eseguito dall’Agenzia delle entrate anche in relazione alle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (LIPE) e, in tal caso, prima dell’emissione della comunicazione di irregolarità, le eventuali incoerenze riscontrate sono rese disponibili con invio al contribuente di un invito alla compliance, pubblicato sia sul “Cassetto fiscale” sia all’interno del servizio “Fatture e Corrispettivi”.

    Le comunicazioni citate hanno la mera funzione di sollecitare il contribuente a controllare la posizione, regolarizzando, se del caso, la propria posizione; a queste  tipologie si aggiungono le comunicazioni emesse a seguito di liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

    La guida fornisce le necessarie istruzioni nel caso in cui il controllo e la comunicazione risulti corretta, indicando la possibile regolarizzazione, in linea generale entro trenta giorni dal ricevimento della prima comunicazione, con applicazione delle sanzioni ordinarie ridotte, a 1/3 per i controlli automatici, a 2/3 per i controlli formali, e senza applicazione di interessi e sanzioni in presenza di somme dovute per la tassazione separata.

    L’aggiornamento della guida è avvenuto in relazione alle novità recentemente introdotte, anche in attuazione dei provvedimenti emanati in ossequio alla legge delega di riforma fiscale e, infatti, viene confermato che, ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 10 del d.lgs. n. 1/2024, le comunicazioni sono sospese nel periodo che va dal 1° agosto al 31 agosto e dal 1° dicembre al 31 dicembre di ogni anno, fatti salvi i casi di indifferibilità e urgenza.

    L’art. 10 richiamato, infatti, dispone che è sospeso, nei periodi appena indicati, l’invio degli avvisi emessi in seguito alla liquidazione automatica, di cui all’art. 36-bis del dpr 600/1973 e art. 54-bis del D.P.R. 633/1972, degli avvisi emessi a seguito del controllo formale, di cui all’art. 36-ter del D.P.R. 600/1973, degli avvisi bonari che scaturiscono dalla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata, di cui al comma 412, dell’art. 1 della legge n. 311/2004, nonché delle lettere di compliance, di cui ai commi da 634 a 636, dell’art. 1 della legge n. 190/2014.

    Per gli avvisi bonari e gli atti relativi alla liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata, continua ad applicarsi la sospensione feriale dall’1/08 al 4/09 di ogni anno prevista ai fini del termine di trenta giorni per il pagamento delle somme dovute o della prima rata e di trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, con eccezione delle richieste effettuate a seguito di accesso, ispezione e verifica e delle procedure di rimborso Iva.

    Infine, con riferimento alla possibile rateizzazione delle somme dovute, grazie all’istituto introdotto dall’art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973 (lieve inadempimento), si conferma che non si decade dalla rateizzazione se la rata viene versata entro sette giorni dalla scadenza, nel caso della prima rata, o entro il termine di pagamento previsto per la seconda rata, in caso di una rata diversa dalla prima, o entro novanta giorni dalla scadenza, in caso di ultima rata del piano rateale. Fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     

     


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