Produttori agricoli, deduzioni Irap per lavoro dipendente proporzionate


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    Deduzioni Irap proporzionali e solo per le attività eccedentarie, dopo l’esclusione dall’applicazione del tributo introdotta con la legge di Stabilità 2016. E per le attività di agriturismo resta applicabile l’aliquota al 3,9%.
    Non devono essere assoggettati al tributo, ai sensi della legge 208/2015, i soggetti che esercitano un’attività agricola nei limiti indicati dall’art. 32, dpr 917/1986 (Tuir), le cooperative agricole e i loro consorzi che forniscono servizi nel comparto della silvicoltura e delle sistemazioni idraulico-forestali, di cui all’art. 8, d.lgs. 227/2001 e le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all’art. 10, dpr 601/1973.
    Quindi, dal periodo d’imposta 2016 (per i solari), il tributo regionale non è più dovuto sulle attività per le quali, in precedenza, si applicava l’aliquota ridotta (1,9%), compresa la produzione di energia da fonti rinnovabili, rientrante nei limiti indicati, anche se qualificabile come attività connessa (circ. 20/E/2016).
    Resta, al contrario, dovuta l’Irap (circ. 20/E/2016) per le attività agrituristiche (alle quali si rende applicabile l’aliquota ordinaria), le attività di allevamento eccedenti i limiti imposti dalla lett. b), comma 2, art. 32 del Tuir e per le attività connesse, di cui all’art. 56-bis del medesimo testo unico (produzione eccedentaria di vegetali in serra, forniture di servizi e attività di manipolazione e trasformazione dei prodotti diversi da quelli indicati dal decreto ministeriale biennale, di cui alla lett. c), comma 2, art. 32 del Tuir).
    Fin qui tutto abbastanza chiaro: il tributo non è più dovuto, quindi niente compilazione della dichiarazione, se il produttore agricolo esercita esclusivamente attività riconducibili al reddito fondiario, nel pieno rispetto delle disposizioni indicate.
    Resta dovuto il tributo per quei produttori che, al contrario, esercitano anche attività eccedentarie, con la conseguenza che si pongono due problemi di ordine pratico: il primo, concerne la corretta compilazione della dichiarazione, il secondo, in che entità devono essere attribuite le deduzioni relative ai dipendenti impiegati nelle attività eccedenti.
    Il primo problema non è risolvibile nell’immediato, poiché il modello è stato approvato da tempo e, quindi, per esempio, supponendo che un’azienda svolga attività di produzione di vegetali, di cui al comma 1, dell’art. 56 bis del Tuir, lo stesso sarà obbligato alla compilazione della sola sezione “III”, del modello Irap (IQ41-IQ44), indicando il solo reddito eccedente i limiti di cui all’art. 32; il valore qui indicato dovrà essere riportato nel rigo “IQ68” e sarà tassato al 3,9%.
    Un secondo caso, invece, potrebbe riguardare un’azienda che, anziché svolgere attività di produzione di vegetali, di cui al comma 1, del citato art. 56-bis svolga attività di allevamento, di cui al comma 5, dell’art. 56 del Tuir; sulla base delle attuali istruzioni, lo stesso dovrà compilare la sezione “IV” non riportando i corrispettivi totali, bensì solo quelli riferiti alla parte di attività eccedente i limiti di cui all’art. 32, tenendo conto però dei ricavi determinati in base al rapporto tra il numero di capi allevati, entro i limiti di cui all’art. 32, e il numero di capi complessivamente allevati (circ. 141/1998).
    Il secondo problema, in assenza di precisazioni in merito, riguarda l’attribuzione deduzioni relative ai dipendenti, ricordando che le stesse spettano anche i produttori agricoli titolari di reddito agrario, esclusi quelli con volume d’affari non superiore a 7 mila euro, i quali si avvalgono del regime speciale di “esonero” dagli adempimenti Iva, ai sensi della lett. a), n. 2, 3 e 4, comma 1, art. 11, d.lgs. 446/1997.
    Ponendo il medesimo problema, ovvero che il produttore agricolo possieda dei redditi eccedenti e, quindi, assoggettati al tributo regionale, e spettando, in tal caso, le deduzioni citate, si pone il problema dell’entità da attribuire.
    In effetti, il comma 2, dell’art. 10 stabilisce, in sintesi, che i soggetti che esercitano anche attività commerciali, siamo nell’ambito degli enti non commerciali, la base imponibile è determinata computando i costi deducibili, non specificatamente riferibili alle attività commerciali, in base a un importo determinato tenendo conto del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi e, di conseguenza, detti enti si attribuiscono il diritto alle deduzioni (forfetaria e analitica) esclusivamente per i dipendenti a tempo indeterminato impiegati nelle attività commerciali, ai sensi del comma 4-bis.2, art. 11, d.lgs. 446/1997 e circ. 61/E/2007 § 1.2.2 e ris. 203/E/2008).
    Quindi, mutuando tale indicazione, anche le deduzioni per i produttori agricoli devono essere attribuite con riferimento alle attività eccedentarie in misura proporzionale, con la conseguenza che se l’attività eccedente è quella di allevamento di animali, si deve tenere conto, per il rapporto, degli animali allevati rientranti o meno nel reddito agrario. Fabrizio G. POggiani - ITALIA OGGI. (riproduzione riservata)
     


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