Precedenza assoluta alle procedure di composizione, in presenza dei requisiti, e alla soddisfazione concorsuale dei creditori, rispetto allo strumento dell’espropriazione forzata individuale. Nelle pieghe della nuova disciplina sulla crisi di impresa risulta evidente la presenza di una certa discrezionalità dei giudici sui temi della meritevolezza del debitore e della convenienza delle proposte, rispetto alle alternative liquidatorie.
Così il Consiglio nazionale del notariato – commissione studi processuali - nello studio n. 33-2023/PC del 20 marzo 2023, avente a oggetto l’espropriazione forzata immobiliare e la crisi da sovraindebitamento, di cui alla legge n. 3/2012.
Il documento, innanzitutto, evidenzia che le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento del soggetto non fallibile (definito anche debitore civile), di cui alla legge 3/2012 sono state ripetutamente modificate nei contenuti sostanziali e, allo stato attuale, si collocano all’interno della disciplina sulla crisi di impresa (CCII), di cui al d.lgs. n. 14/2019, come aggiornato dalla legge n. 41/2023.
L’espropriazione forzata immobiliare è stata anch’essa oggetto di numerosi interventi normativi finalizzati a limitarne un generalizzato utilizzo, attraverso l’ideazione di strumenti alternativi di soddisfazione del debito, molti dei quali rimasti privi di riscontro pratico applicativo.
L’esigenza di trovare altri strumenti, rispetto alla tradizionale esecuzione forzata, come indicato dal notariato, trova la sua ragione in alcuni limiti riscontrati nel procedimento esecutivo, strutturato per dare attuazione coattiva al diritto di credito di un debitore inattivo e assente.
Lo studio, quindi, tenta di fornire un quadro di insieme della nuova disciplina, con l’attenzione rivolta agli elementi che la contraddistinguono rispetto a una tradizionale liquidazione, immobiliare in particolare, tenendo conto delle modifiche intervenute sull’impianto di entrambe le procedure (espropriazione e sovraindebitamento).
In effetti, il primo intervento riguarda proprio la rivisitazione di detti strumenti con una armonizzazione della disciplina della crisi e dell’insolvenza del detto debitore, non fallibile, con quella prevista per le imprese di maggiori dimensioni.
Il secondo intervento concerne il collocamento della disciplina del sovraindebitamento nell’ambito più ampio della disciplina sulla gestione della crisi di impresa, con la conseguenza che sembra realizzata una completa autonomia sistematica delle procedure concorsuali rispetto alla centralità del processo esecutivo, tant’è che la liquidazione giudiziale è diventata una extrema ratio mentre l’obiettivo prioritario della riforma risulta individuabile nella continuità aziendale, anche in chiave preventiva.
Il documento ripercorre le novità introdotte nell’ambito del codice della crisi, prendendo atto di tre strumenti di composizione (piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore e la liquidazione controllata), cui si deve aggiungere l’istituto dell’esdebitazione, nell’ambito di una procedura di liquidazione controllata, e quello del debitore incapiente.
Si ricorda, preliminarmente, che fin dalla versione iniziale della legge n. 3/2012 si è sempre discusso dei requisiti di meritevolezza del debitore ma, con gli ultimi interventi legislativi, si è dato ancor più risalto alla condotta del creditore, ponendolo in una condizione che appare, in linea generale, di minor tutela, nel caso in cui lo stesso, con il proprio comportamento, abbia determinato o aggravato l’eccessivo indebitamento con l’introduzione di un nuovo bilanciamento degli interessi coinvolti che appare, anch’esso, rovesciato rispetto all’espropriazione forzata, in linea con l’evidente spirito di favor debitoris e nel rispetto del principio di concorsualità, con la conseguenza che risulta favorita la proposta del debitore rispetto all’alternativa liquidatoria.
In relazione alla puntuale rassegna della normativa vigente, la commissione conclude affermando che l’espropriazione forzata non è, come potrebbe apparire, residuale ma al contrario appare oggi ridefinita in chiave di maggior efficienza, tra procedure esecutive individuali e strumenti di composizione della crisi, restando un mezzo di riscossione forzata del credito, in assenza di un vero e proprio sovraindebitamento o nel caso in cui il piano di ristrutturazione o di concordato minore non ricomprenda beni oggetto di pignoramento.
Di conseguenza, in presenza delle condizioni per l’ammissione a una composizione e per l’attuazione di una soddisfazione concorsuale, i nuovi strumenti per la risoluzione della crisi dovranno prevalere rispetto alla tradizionale espropriazione forzata individuale, che dovrà essere dichiarata improcedibile, previa eventuale sospensione della stessa. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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