Poste Italiane S.p.a. dice basta all’acquisto dei bonus fiscali. Dal 7 novembre scorso, come si evince direttamente dalla comunicazione postata sul sito dell’ente, gli acquisti di crediti derivanti da bonus fiscali è stata sospesa con la conseguenza che risulta non più attiva la relativa piattaforma.
Con un laconico messaggio, postato sul proprio sito Poste Italiane S.p.a., ha chiuso l’operatività destinata all’acquisto dei crediti derivanti dai vari bonus edilizi dichiarando che “il servizio di acquisto di crediti d’imposta ai sensi del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020 n. 77 e s.m.i. è sospeso per l’apertura di nuove pratiche”.
Di conseguenza, appare chiaro che Poste Italiane S.p.a. accetti e liquidi le pratiche già in istruttoria a tale data (7/11/2022) mentre quelle presentate in data saranno inevitabilmente rifiutate e non avranno alcuna possibilità di essere integrate e, soprattutto, accettate.
Questa è la conseguenza della poca chiarezza delle norme e dai molteplici adempimenti, in aggiunta ai rischi anche per i cessionari appena edulcorati con i più recenti provvedimenti (responsabilità in solido, in particolare) sul concorso nelle violazioni.
Il rifiuto o la mancata accettazione, quindi, costringerà i contribuenti a rivolgersi altrove, sempre che sia possibile trovare altri cessionari disposti ad acquistare il credito o a fruire della detrazione in via diretta con inserimento nella dichiarazione della prima rata delle spese 2022, con possibilità di cessione delle rate residue entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento, se la piattaforma sarà riattivata e Poste Italiane S.p.a. decideranno di rientrare nuovamente sul mercato dei bonus edilizi, in particolare.
In effetti, Poste Italiane S.p.a. a non assume alcun obbligo a contrarre, riservandosi di valutare a proprio insindacabile giudizio l’eventuale accettazione delle singole richieste di cessione e la sospensione obbliga il fruitore, che ha sostenuto le spese agevolate e che avrebbe voluto cedere il credito a Poste Italiane S.p.A., a valutare con estrema attenzione le alternative, nella considerazione che anche molti istituti di credito hanno chiuso i propri rubinetti.
Nella situazione acclarata, quindi, il beneficiario dei bonus (committente, in particolare) che ha sostenuto le spese agevolate e che aveva offerto a Poste italiane la possibile cessione del credito di imposta, corrispondente alla detrazione, dovrà, nell’immediato, trovare un altro cessionario disposto ad acquistare l’intero credito corrispondente alla detrazione spettante entro il prossimo 16/03/2023, termine oltre il quale non sarà più possibile presentare il modello di comunicazione delle opzioni di cui all’art. 121 del dl n. 34/2020 con riferimento chiaro alle spese agevolate sostenute nel corso del 2022.
Potrà altresì procedere con l’utilizzo diretto in dichiarazione (modello 730 o Redditi PF 2023 relativo al periodo d’imposta 2022) della prima quota annuale di detrazione (una di quattro – o cinque - se si tratta di 110% o una su dieci se si tratta dei bonus ordinari) e procedere con una cessione differita del credito di imposta relativo alle quote residue di detrazione; quote che, in caso di mancata cessione, non potranno che essere utilizzate direttamente, sempre che sussista capienza, nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi.
Si ricorda, peraltro, che la cessione delle quote residue successive alla prima dei bonus edilizi relativamente alle a spese sostenute nel 2022 deve essere effettuata entro il 16/03/2023 e, per cedere tutte le quote residue successive alle prime due, entro il 16/03/2024, salvo proroghe per l’invio delle comunicazioni per l’opzione necessarie per il perfezionamento, ai fini fiscali, della cessione.
Si ricorda, infine, che Poste Italiane S.p.a. aveva già sospeso nel corso di dicembre 2021 gli acquisti in commento e che soltanto lo scorso 7/03/2022 aveva riaperto il canale ma limitando gli acquisti alle “prime cessioni”; la piattaforma era stata provvisoriamente chiusa dopo l’emanazione del Sostegni-ter, il cui art. 28 aveva introdotto il limite di una sola cessione del credito. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI(riproduzione riservata)
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