Possibile innalzamento delle soglie per la nomina dell’organo di controllo. Le dette soglie potrebbero essere riviste al rialzo con contestuale stop a nuove proroghe del regime transitorio sull’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata.
Questo l’inevitabile epilogo dei lavori parlamentari al milleproroghe (D.L. n. 198/2022) la cui legge n. 14, di conversione, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2023.
Niente proroghe, quindi, ma un impegno al Governo, al fine di superare le non poche criticità, di avviare un percorso di ridefinizione dei parametri o del meccanismo che determina l’obbligo di nomina dell’organo di controllo per le società a responsabilità limitata.
Procediamo con ordine. Durante i lavori parlamentari al milleproroghe (AS 452) il tentativo di rinviare di un ulteriore anno (ai bilanci 2023 in approvazione nel 2024) c’è stato; l’emendamento 3.64) in quota Lega (Sen. Mara Bizzotto ed altri) proponeva, infatti, la sostituzione delle parole “esercizio 2022" con "esercizio 2023” all’articolo 379, comma 3, del D.lgs. n. 14/2019.
L’appena richiamata disposizione che, com’è noto, è stata da ultimo modificata a ottobre 2021 (legge n. 147/2021 di conversione del D.L. 118/2021) prevede che le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data del 16 marzo 2019, quando ricorrono i nuovi parametri ridotti con il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (C.C.I.I.), devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto, “entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022”.
Nessun ulteriore slittamento, come detto, ha trovato spazio nel milleproroghe ma, tuttavia, non è da escludere che la questione dell’obbligo di nomina ormai alle porte per molte piccole società a responsabilità limitata possa essere interessata, nelle prossime settimane, da un sensibile ridimensionamento.
A fronte del ritiro dell’emendamento, infatti, il Senato ha impegnato il Governo ad “avviare un percorso di ridefinizione delle soglie dimensionali o al meccanismo che determina l'obbligo di nomina dell'organo di controllo”, a cui dare attuazione, nel primo provvedimento utile.
Soglie e meccanismo che attualmente prevedono l’obbligo di nomina quando per due esercizi consecutivi (leggasi 2022 e 2021 per il bilancio 2022 in approvazione fra aprile e giugno 2023) sono superati anche uno solo dei limiti previsti dall’articolo 2477 del codice civile ovvero quattro milioni di euro di totale dell'attivo dello stato patrimoniale, quattro milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni e venti dipendenti occupati in media durante l'esercizio.
I tempi sono chiaramente stretti e, a tal fine, l’invito a fare presto arriva da tutti gli operatori che evidenziano come - in un periodo di reiterata incertezza degli scenari - si corra il rischio che i buoni propositi del codice della crisi diventino paradossalmente controproducenti generando la desertificazione di parte significativa del tessuto produttivo nazionale. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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