Stante il fatto che le novità di natura tributaria riguardanti le Controlled Foreign Companies (CFC) decorrono dal periodo d’imposta 2024, le modifiche introdotte nel modello di dichiarazione dei redditi 2024 (per il 2023) non può che riguardare un numero limitato di società con esercizio a cavallo del 31 dicembre 2023, ma con inizio il 30 o il 31 dicembre 2023.
Così l’Associazione fra le società italiane per azioni (Assonime) che ha analizzato, con una recente, quanto copiosa, circolare del 20 giugno 2024, la dichiarazione dei redditi e dell’Irap delle società di capitali 2024 e i relativi versamenti
Tra le numerose segnalazioni rilevabili all’interno della circolare richiamata si segnala quella sul recepimento delle modifiche alla disciplina delle Controlled Foreign Companies (Cfc), di cui al comma 7, dell’art. 7 del d.lgs. n. 209/2023, entrate in vigore il 29 dicembre 2023.
Da ciò consegue che le dette novità decorrono dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 29 dicembre 2023 e che, quindi, non interessano la generalità delle imprese (con periodo di imposta coincidente con l’anno solare) ma soltanto quelle con esercizio a cavallo del 31 dicembre 2023 e quindi, delle società con esercizio a cavallo del 2023, ma con esercizio iniziato il 30 o il 31 dicembre 2023; di fatto, come indicato nel documento, si tratta di fattispecie del tutto residuali, che non riguardano le imprese con periodo d’imposta solare, le quali dovranno tenere conto di questa novità a decorrere dal periodo d’imposta 2024.
Le medesime considerazioni devono essere fatte per i nuovi quadri del modello di dichiarazione relativi al reshoring e, cioè, alla disciplina che incentiva il trasferimento in Italia di attività economiche svolte all’estero, di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 209/2023, giacché, anche questo meccanismo agevolativo, opera a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 29 dicembre 2023 (il regime, peraltro, è ancora in attesa del via libera della Commissione UE).
Una ulteriore segnalazione concerne le possibili distonie derivanti dall’applicazione del metodo semplificato di sterilizzazione degli utili post-FTA giacché, anche volendo ammettere la sostenibilità della tesi che ritiene rettificabili, ai fini dell’aiuto alla crescita economica (Ace), gli utili degli esercizi successivi all’FTA dell’IFRS 9 per tener conto dei reversal, si ritiene tale metodo non possa essere, sic et simpliciter, utilizzato dall’Amministrazione finanziaria per determinare, in sede di accertamento e in via presuntiva, potenziali duplicazioni della base dell’aiuto, in presenza di precedenti FTA che, eventualmente, dovranno essere individuate e determinate in maniera estremamente puntuale sulla base di una ricostruzione analitica degli accadimenti.
Infine, è stata trattata la criticità relativa al possibile disconoscimento della deducibilità dei costi di transazione che siano inizialmente capitalizzati sulle partecipazioni e successivamente stornati a conto economico in occasione della fusione, giacché tali costi, pur essendo riconosciuti come tali ai fini della redazione del bilancio, non troverebbero mai rilevanza fiscale, né in via diretta (al momento della loro imputazione al conto economico), né in via mediata attraverso il loro concorso alla formazione delle plusvalenze e/o delle minusvalenze in sede di cessione delle partecipazioni. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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