Perdite fiscali out con l'opzione della tassazione sostitutiva nel concordato preventivo biennale


  • Le perdite potranno essere utilizzate dai soggetti collettivi trasparenti

    Nell’ambito del concordato preventivo biennale, con la scelta per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sul reddito eccedentario, le perdite fiscali conseguite non potranno essere utilizzate.

    Le perdite realizzate da soggetti trasparenti realizzate in vigenza del patto potranno, invece, essere utilizzate dal reddito d’impresa attribuito ai soci ma garantendo un valore minimo di 2.000 euro.

    Questi i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la recente circolare 18/E avente a oggetto la disciplina del concordato preventivo biennale (CPB), di cui agli articoli da 6 a 37 del d.lgs. 13/2024.

    Si precisa, innanzitutto, che le perdite fiscali, realizzate in vigenza del concordato, determinate ai sensi del comma 2 dell’art. 16 del d.lgs. 13/2024, sono utilizzabili in diminuzione dei redditi realizzati negli stessi periodi d’imposta e in quelli successivi, ai sensi degli articoli 8 e 84 del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.), ai sensi del comma 4 del medesimo art. 16, come novellato dal d.lgs. 108/2024.

    Su questo argomento, l’Agenzia delle entrate ha confermato (§ 3.2) che l’articolo 16, al comma 3 prevede che le perdite fiscali conseguite dal contribuente nei periodi di imposta precedenti riducono il reddito rilevante ai fini del CPB secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 84 del T.U.I.R. e, di conseguenza, una perdita maturata nel periodo d’imposta 2022 potrebbe essere utilizzata in diminuzione del reddito concordato per il periodo d’imposta 2024.

    L’agenzia ricorda, inoltre, che al successivo comma 4 è stato disposto che, fermo restando quanto previsto nei periodi precedenti, il contribuente può computare in diminuzione le perdite fiscali, determinate ai sensi del comma 2 e conseguite nei periodi d’imposta oggetto del concordato, dai redditi relativi ai medesimi periodi d’imposta e a quelli successivi secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 84 del D.P.R. 917/1986; in ogni caso, come disposto anche per il reddito di lavoro autonomo, il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2.000 euro.

    D’altra parte anche la relazione illustrativa del d.lgs. 13/2024 ha confermato tale impostazione che prevede la possibilità di riportare a nuovo, in diminuzione dei redditi conseguiti nei periodi d’imposta oggetto di concordato e nei successivi, le eventuali perdite fiscali che dovessero emergere a seguito delle variazioni del reddito concordato effettuate ai sensi del comma 2, con la conseguenza che per effetto delle disposizioni richiamate, il contribuente che si trova nella detta situazione dichiarerà sempre un reddito minimo (pari per l’appunto a 2.000 euro), riportando in avanti le perdite.

    Sul tema, inoltre, l’agenzia ha fornito due risposte (risposte 6.17 e 6.18) e, con la prima, ha affermato che le perdite d’impresa, eventualmente conseguite nel periodo di vigenza del patto con il Fisco e derivanti da partecipazioni in società trasparenti dichiarate nel quadro “RH”, possono essere regolarmente dedotte dal reddito d’impresa definito grazie all’accordo, tenendo presente che il reddito da assoggettare a imposizione non può mai scendere al di sotto della soglia dei 2.000 euro mentre, con la seconda risposta, alla richiesta se la compensazione di perdite pregresse e di periodo potesse essere eseguita soltanto sulla parte residua del concordato che residua dopo la decurtazione dell’importo assoggettato a imposta sostitutiva o sull’interno importo del reddito concordato, riducendo l’ammontare del reddito incrementale, l’agenzia ha risposto in modo negativo.

    In quest’ultimo caso, infatti, è stato evidenziato che l’art. 20-bis del d.lgs. 13/2024, come introdotto dal decreto correttivo (d.lgs. 108/2024), dispone che, per i periodi d’imposta oggetto del concordato, i contribuenti possono (facoltà) avvalersi di un regime di tassazione sostitutiva (flat tax sostitutiva o incrementale) delle imposte sul reddito, addizionali comprese, per la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al patto che risulta eccedente rispetto al reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente (quindi, per la prima applicazione, reddito da concordato biennio 2024/2025 rispetto al reddito 2023), rettificato da quanto indicato ai precedenti articoli 15 e 16.

    Ma se il contribuente decide di applicare, in luogo della tassazione ordinaria (sempre da valutare come alternativa alla disciplina sostitutiva in presenza di redditi estremamente irrisori), la tassazione sostitutiva, lo stesso potrà determinare il dovuto facendo esclusivamente riferimento all’eccedenza tra reddito concordato e reddito dichiarato nel periodo antecedente quello di adesione, senza poter utilizzare le perdite fiscali pregresse o di periodo. Fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     

     


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