E per gli aderenti al concordato preventivo biennale, occhio alle componenti straordinarie positive o negative.
Per i periodi d’imposta oggetto del patto biennale (2024/2025), infatti, le componenti straordinarie del reddito, se si saranno concretizzeranno nel corso di detti periodi, dovranno essere considerate giacché andranno ad aggiungersi ai redditi concordati con il Fisco.
Com’è noto gli articoli 15,16 e 17 del d.lgs. 13/2024 indicano le componenti reddituali che, non essendo “direttamente correlabili all’esercizio dell’attività tipica”, come indicato nel più recente documento di prassi (Agenzia delle entrate, circ. 18/E/2024 § 3.2), non rilevano ai fini del calcolo della proposta di concordato ma impattano sul reddito patteggiato con il Fisco se realizzati nel corso del biennio concordatario.
Si evidenzia, infatti, che ai fini della proposta nel quadro “P” dei modelli Isa della proposta per il concordato, relativamente al biennio 2024-2025, i redditi d’impresa o di lavoro autonomo e il valore della produzione netta ordinariamente determinati per il 2023 dovevano essere depurati dalle componenti reddituali positive e negative individuate negli articoli appena indicati, nella misura in cui le stesse avevano assunto rilevanza ai fini fiscali.
Si tratta., limitatamente ai contribuenti lavoratori autonomi, delle plusvalenze, delle minusvalenze, dei redditi e delle quote di redditi derivanti dalla partecipazioni in società di persone o associazioni, di cui all’art. 5 del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.) mentre per i contribuenti che esercitano attività d’impresa si trattava di identificare le plusvalenze, le minusvalenze, le sopravvenienze attive e passive, gli utili o perdite da partecipazioni societarie e, dopo il correttivo, le perdite su crediti.
È evidente, inoltre, che il valore della produzione ai fini Irap, al contrario, non tiene conto delle componenti indicate dai citati articoli 15 e 16 del d.lgs. 13/2024 per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d’impresa oggetto di concordato, con la conseguenza che, in sede di compilazione del quadro “P”, è stato dichiarato il valore della produzione relativo al 2023 al netto di tali componenti (Agenzia delle entrate, circ. 18/E/2024 § 2.2.1).
I valori indicati, quindi nettizzati, hanno costituito la base su cui è stata elaborata la proposta, applicando la metodologia introdotta con il dm 14 giugno 2024 (soggetti Isa).
Per i periodi d’imposta oggetto di concordato (2024/2025), le componenti reddituali di natura straordinaria, se realizzate nel corso del biennio, dovranno essere portate a incremento degli importi concordati con il Fisco e indicati nel modello “P” nei righi da “P06” a “P09”, a prescindere che ai fini dell’imposizione si imputino nel periodo totalmente o beneficiando, se presenti le relative condizioni, la rateizzazione (si pensi alle disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 86 del Tuir limitatamente alle plusvalenze).
L’art. 16 del d.lgs. 13/2024 prevede, infatti, che il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, e i redditi derivanti dalle partecipazioni sia utilizzato per determinare una corrispondente variazione del reddito concordato in ciascuna delle due annualità oggetto del concordato stesso.
I detti componenti, quindi, sono da ritenere imponibili con l’ulteriore indicazione che, in ogni caso, il reddito così determinato deve risultare almeno pari a 2.000 euro e in presenza di società personali trasparenti o di soggetti a esse equiparati, di cui all'articolo 5 del T.U.I.R., il limite di euro 2.000 deve essere ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione.
Si ritiene, inoltre, che per i periodi concordati (2024/2025), nel caso in cui il contribuente opti per la tassazione sostitutiva del reddito incrementale, di cui all’art. 20 del d.lgs. 13/2024, le rettifiche (in aumento o diminuzione), appena indicate, dovrebbero essere considerate soltanto sul valore indicato al rigo “P04”, in quanto la quota di reddito incrementale concordato (differenza tra il valore del rigo “P06” e il rigo “P04” per il periodo d’imposta 2024 e i righi “P07” e “P04” del medesimo modello per il periodo d’imposta 2025) risulterà tassata, salva scelta diversa del contribuente (magari in presenza di pesanti perdite pregresse), con l’imposta sostitutiva.
Questo si evince anche in relazione a quanto sostenuto dall’Agenzia delle entrate per l’utilizzo delle eventuali perdite fiscali pregresse (circ. 18/E/2024 risposta 6.18) per la scelta del contribuente di applicare la tassazione sostitutiva, di cui al citato art. 20-bis (non rilevanti le perdite pregresse o di periodo). Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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