Note di variazione Iva nelle procedure concorsuali in panne


  • Il legislatore mette in confusione anche l'Agenzia delle entrate

    Agenzia delle entrate in confusione dopo i recenti interventi legislativi in tema di note di variazione nell’ambito delle procedure concorsuali. Le novità introdotte dal “Sostegni-bis” in materia di recupero dell’Iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali “trovano applicazione con riferimento alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021” ma la norma, invece, indica dal 27 maggio.  

    È questa, anche se non così evidente, la fuorviante indicazione che emerge dalla indicazione dell’Agenzia delle entrate (circ. 20/E/2021) che non tiene conto di come, per l’effetto delle precisazioni introdotte dalla legge di conversione, la norma, ancorché in vigore da 26 maggio, si applica alle procedure “avviate successivamente” alla data suddetta e, quindi, a partire dal 27/05/2021.

    Com’è noto dopo lunghe attese, sollecitato dalla giurisprudenza comunitaria (su tutte sentenza 23/11/2017, causa C-246/17) e nazionale (C.T.P. di Vicenza n 145/2/2019; Cassazione n. 25896/2020), il legislatore  con l’art. 18 del D.L. 73/2021 (Sostegni-bis) ha messo una pezza alle letture restrittive dell’Amministrazione finanziaria che ammettevano la possibilità di esercitare il recupero dell’Iva solo in subordine all’esito infruttuoso della procedura concorsuale o individuale (previgente comma 2, art. 26 del dpr 633/72).

    Come conferma il documento di prassi in commento (circ. 20/E/2021), ferma restando detta regola per le procedure esecutive individuali (nuovo comma 3-bis, lettera b), la novità riguarda le nuove procedure concorsuali (nuovo comma 3-bis, lettera a) per le quali il legislatore “ha voluto anticipare il dies a quo relativo all’emissione della nota di variazione” riconoscendo la possibilità di operare il recupero “a partire dalla data” in cui il cessionario o committente inadempiente è assoggettato alla procedura sulla base delle sentenze e/o provvedimenti individuati dal nuovo comma 10-bis. Considerato che, per gli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati (art.182-bis del rd 267/1942) e per piani attestati (art. 67, terzo comma, lettera d), detta possibilità è già operativa dal 13/12/2014 (dl 75/14 e circ. 31/E/2014 § 22), la novità riguarda le procedure concorsuali in senso stretto (fallimento, liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo) nonché l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

    La recente circolare (§ 5) conferma che per le procedure avviate precedentemente alle novità in analisi continua a trovare applicazione la disciplina recata dal previgente testo dell’articolo 26 e individua lo spartiacque con riferimento “alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021”; data, si dice, di entrata in vigore dello stesso decreto Sostegni-bis.

    Ciò premesso è di tutta evidenza, però, che tale indicazione appare impropria sulla base del testo modificato con la legge di conversione del dl 73, ovvero la legge 106/2021, con cui è stata sostituita la locuzione avviate in seguito (termine non chiaro) con “avviate successivamente” alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 73/2021 che (a differenza di ciò che normalmente avviene) è entrato in vigore (articolo 78) solo il giorno successivo a quello di pubblicazione sulla gazzetta e, quindi, dal 26 maggio. Da ciò deriva che, le nuove regole valgono per le procedure avviate dal 27/05/2021 per l’effetto del testo vigente dell’articolo 18 del medesimo decreto secondo cui dette novità si applicano “alle procedure concorsuali avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”. (riproduzione riservata)

    Rettificando i precedenti orientamenti (circolare 77/E/2000, risoluzioni n. 155/E/2001, n. 89/E/2002 e n. 195/E/2008) l’Agenzia delle entrate riconosce per le nuove procedure il recupero è ammesso a prescindere dall’insinuazione al passivo del creditore entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno del decreto o provvedimento di avvio della procedura; è confermato che nel caso di emissione della nota di credito da gennaio ad aprile dell’anno successivo l’Iva è recuperabile, senza alcuna retro imputazione,  nella liquidazione del periodo di emissione della stessa (tesi già sostenuta su Italia Oggi del 1/5/2018).

    La circolare in commento precisa, infine, che, a differenza delle altre procedure concorsuali, il creditore può emettere nota di variazione solo per la quota di credito chirografario destinata a restare insoddisfatta.  Fabrizio Giovanni Poggiani - Francesco Zuech - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

    Decorrenza novità recupero Iva fallimenti in tilt

    Articolo 18, comma 2, D.L. 73/2021

    ante conversione

    Testo articolo 18, comma 2, D.L. 73/2021 post legge n. 106 di conversione

    Le disposizioni di cui all'articolo 26,  comma  3-bis,  lettera  a)  … si applicano alle procedure concorsuali avviate in seguito alla data di entrata in vigore della presente norma (*)

    Le disposizioni di cui all'articolo 26,  comma  3-bis,  lettera  a)  … si applicano alle procedure concorsuali avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (*)

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    Decorrenza dal 26/05/2021

    (circolare 20/E//2021)

    Decorrenza dal 27/5/2021

     

    (*) Per espressa previsione dell’articolo 78, il decreto è in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale avvenuto in 26/5/2021; la novità si applica quindi alle procedure avviate a partire dal 27/5/2021

     


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