Niente visto di conformità per la compensazione dei crediti con natura agevolativa


  • Sempre se il presupposto non è collegabile alla imposizione diretta

    Visto di conformità escluso per l’utilizzo in compensazione dei crediti aventi natura strettamente agevolativa e il cui presupposto non sia riconducibile direttamente alle imposte dirette e relative addizionali.

    Così l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 139/2014 di ieri trattando la procedura di compensazione dei crediti d’imposta, con particolare riferimento a quelli agevolativi non connessi direttamente all’imposizione diretta, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997.

    La società istante ha fatto presente di essere un concessionario dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la realizzazione e la conduzione della rete per la gestione telematica dei giochi leciti, mediante apparecchiature da divertimento e intrattenimento, e di essere intenzionata, nell’ambito della propria attività, di acquistare, con specifici contratti per la cessione, crediti d’imposta, maturati da soggetti terzi, di cui all’art. 19 del D.L. n. 73/2021 (super ACE) da utilizzare per il pagamento “in compensazione” del prelievo erariale unico (PREU), di cui al comma 13, dell’art. 39 del D.L. n. 269/2003 e della percentuale dovuta sulle somme giocate (attualmente pari all’0,8%).

    La società ha intenzione anche di acquisire, sempre con specifici contratti, crediti d’imposta maturati da soggetti terzi, relativamente ai bonus edilizi, cedibili ai sensi dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020, al fine di utilizzare anch’essi per il pagamento del prelievo erariale unico e delle somme dovute per le giocate.

    In relazione a quanto rappresentato, la società rappresenta la propria soluzione interpretativa e chiede se la possibilità di effettuare la compensazione, ai sensi del citato art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, tra debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi, con utilizzo della delega "F24", debba riguardare anche i crediti indicati (super Ace) e se la dichiarazione dei redditi, nella quale deve essere indicato il detto credito, sia soggetta all’apposizione del visto di conformità, di cui alla lett. a), comma 1 dell’art. 35 del d.lgs. n. 241/1997.

    L’Agenzia delle entrate ricorda i contenuti dell’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, in tema di versamenti unitari delle imposte, dei contributi e delle altre somme dovute a favore dello Stato, richiama alcune risposte ad altri interpelli (n. 435/2022, n. 153/2023, n. 394/2023 e n. 395/2023) e la relazione illustrativa al disegno confluito nella legge n. 342/2000 e, con riferimento ai vari quesiti posti, conferma, innanzitutto, che il credito d’imposta per super Ace può essere utilizzato in compensazione alla stessa stregua dei crediti d’imposta per le detrazioni maturate sugli interventi edilizi, confermando che i versamenti del PREU e del canone di concessione possono essere eseguiti mediante compensazione.

    Fatta questa ampia premessa, l’Agenzia delle entrate conclude precisando che, come a suo tempo già precisato (risposte n. 395/2023 e n. 113/2024), le somme a debito a titolo di PREU e di canone di concessione possono essere compensate con i crediti d’imposta per super ACE e per bonus edilizi, acquisiti tramite regolari cessioni, ma soprattutto chiarisce che, in relazioni alle disposizioni vigenti, l’obbligo dell’apposizione del visto di conformità deve restare limitato ai crediti d’imposta riconducibili nell’alveo delle imposte sui redditi e delle relative addizionali mentre lo stesso non è richiesto per i crediti aventi natura strettamente agevolativa, come nel caso di quello relativo alla super Ace. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     


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