Non è possibile emettere note di credito Iva nell’ambito della procedura di liquidazione del patrimonio dell’impresa. Allo stato attuale, infatti, non è presente alcuna disposizione specifica nell’ambito degli istituti disciplinati dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, sebbene si sia in attesa dell’emanazione di norme che ne preveda l’applicazione.
Con la risposta 324/2023, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il legislatore non ha ricondotto la procedura di liquidazione del patrimonio tra quelle concorsuali che legittimano l'emissione della nota di variazione Iva in diminuzione, di cui al comma 3-bis dell’art. 26 del D.P.R. 633/1972, come avvenuto, al contrario, per la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Con una specifica istanza una società ha precisato di aver effettuato alcune operazioni di vendita nei confronti di un cliente, maturando nei confronti di quest’ultimo un credito, non pagato e, quindi attualmente insoluto.
Con un decreto del tribunale, territorialmente competente, è stata aperta la procedura di liquidazione del patrimonio, ai sensi dell’art. 14-ter della legge 3/2012, nei confronti del cliente (società) e dei suoi soci illimitatamente responsabili.
La società istante, quale creditore, ha presentato la domanda di partecipazione alla procedura per l'intero credito vantato verso la cliente, come annotato nel programma di liquidazione, depositato presso la cancelleria del tribunale competente, come da provvedimento del giudice delegato e, di conseguenza, ha chiesto di conoscere se alla fattispecie indicata risultino applicabili le disposizioni, di cui al citato comma 3-bis dell'articolo 26 del decreto Iva, come introdotto dall'articolo 18 del D.L. 73/2021.
Le disposizioni appena richiamate prevedono di riconoscere al cedente o prestatore la possibilità di portare in detrazione l'Iva relativa ad un'operazione per la quale aveva emesso fattura in caso di mancato pagamento (in tutto o in parte) del corrispettivo da parte del cessionario o committente, a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale.
Preliminarmente, l’Agenzia delle entrate chiarisce che il richiamato art. 26 del D.P.R. 633/1972 disciplina le variazioni in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta il cui esercizio, diversamente dalle variazioni in aumento, previste dalla medesima norma, ha natura facoltativa, restando limitato alle sole ipotesi espressamente previste.
Dopo i numerosi interventi legislativi, a decorrere dal 26 maggio 2021 e con riferimento alle procedure concorsuali iniziate alla stessa data, per effetto delle modifiche introdotte dall’articolo 18 del decreto “Sostegni-bis”, il comma 3-bis dell'articolo 26 citato rende possibile l’emissione di una nota di variazione in diminuzione nel caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente a partire dalla data in cui quest'ultimo è stato assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti, di cui all'articolo 182 bis del R.D. 267/1942 o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato, di cui alla lettera d) comma 3, dell'articolo 67 del medesimo regio decreto.
L’Agenzia delle entrate, nella risposta in commento, evidenzia che dalle modifiche introdotte, il legislatore non ha ricondotto la procedura di liquidazione del patrimonio, di cui all’articolo 14-ter della legge 3/2012 tra quelle concorsuali che legittimano l'emissione della nota di variazione in diminuzione, come avvenuto, invece, per la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Di conseguenza, allo stato attuale, in assenza di una espressa previsione normativa, non è possibile, nemmeno in via interpretativa, applicare la disciplina sull’emissione delle note di credito alla procedura di liquidazione del patrimonio, di cui al citato art. 14-ter della legge 3/2012.
Infine, l’Agenzia delle entrate ha evidenziato che l’art. 9 di un recente disegno di legge (AC-1038 del 23/03/2023) ha previsto l’emanazione di una norma che estenda l'applicazione delle disposizioni contenute nei commi 3-bis e 10-bis dell'art. 26 del D.P.R. 633/1972 a tutti gli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al d.lgs. 14/2019, in cui è confluita la procedura di liquidazione del patrimonio, confermando però che, in base all’attuale impianto normativo, la società non risulta attualmente legittimata a emettere la nota di variazione in diminuzione, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del decreto Iva. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata).
Pistoia
Condividi sui Social Network