Modalità di calcolo e tempistiche di versamento ancora distinte per i libri contabili. Si paga con la delega modello “F24” entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio solo nel caso di tenuta in modalità informatica. Si interviene, invece, con il contrassegno o con la delega modello “F23” nel caso di registri e libri tenuti con sistemi meccanografici, trascritti su carta entro tre mesi dalla dichiarazione redditi.
Lo precisa l’Agenzia delle entrate con una precisa risposta (n. 346) ad un interpello, pubblicata ieri sul sito istituzionale che conferma l’impostazione “duopolistica” già sostenuta dal quotidiano ItaliaOggi, sempre a firma del sottocritto (si veda articolo del 30/4/2021).
Si erano creati non pochi imbarazzi con le precisazioni contenute in una precedente risposta (n. 236) dello scorso 9 aprile in risposta a un contribuente che, nel tentativo di veder confermata (per l’effetto delle novità introdotte dall’articolo 12-octies del dl 34/2019) la possibilità di andare in stampa “alla bisogna” anche trascorsi i tre mesi dalla scadenza della dichiarazione dei redditi (ipotesi “bocciata” dall’agenzia), mirava a conoscere come dovesse esser assolta l’imposta di bollo sui registri e libri non esonerati (ad esempio il libro giornale).
Con una passaggio non inequivocabile, nella risposta 236 si legge che “nell’ipotesi in cui la tenuta dei registri contabili e i libri sociali, indipendentemente dalla successiva conservazione, avvenga in modalità elettronica occorre far riferimento al decreto ministeriale 17 giugno 2014 (…) il cui articolo 6 ha previsto nuove modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari” ovvero con pagamento entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e con calcolo in base alle registrazioni (ogni 2500 registrazioni) anziché ogni 100 pagine o frazione.
Come già a suo tempo osservato da questo quotidiano detta precisazione deve essere letta, però, nel contesto del quesito formulato dal contribuente che prospetta(va) l’ipotesi di non andare mai, se non nel caso di richiesta del verificatore, né in conservazione sostitutiva, né in stampa analogica.
Come conferma, infatti, la nuova risposta (n. 346), le strade rimangono due e ben distinte (anche in termini di calcolo) giacché “occorre distinguere se i predetti registri contabili e i libri sociali siano tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo ovvero siano tenuti in modalità informatica”.
Nel primo caso, infatti, l'imposta di bollo è dovuta ogni 100 pagine o frazione di pagine nella misura di 16,00 euro, oppure 32 euro laddove non sia dovuta la tassa annuale vidimazione, prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina (Agenzia delle entrate, circ. 92/E/2001) o su nuovo blocco di pagine (Agenzia delle entrate, circolari n. 9/E/2002 § 8.2, e n 64/E/2002) e deve essere alternativamente assolta mediante contrassegno o mediante pagamento ai soggetti autorizzati tramite modello di delega “F23”, utilizzando il codice tributo “458T” (Agenzia delle entrate, risoluzione 174/E/2001).
Diversamente, se i predetti registri contabili e libri sociali sono tenuti in modalità informatica (stampa periodica virtuale su file .pdf secondo quanto prospettato dall’istante) occorre far riferimento all’articolo 6 del dm 17/06/2014 con versamento tramite delega modello “F24” (codice “2501”) entro 120 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta, con computo ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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