Via libera alla detrazione per ristrutturazione dopo la demolizione con il consenso dei proprietari


  • E' assicurata, in tal caso, assicurata la disponibilità giuridica e materiale del fabbricato collabente

    Nel caso in cui il contribuente, in forza di un contratto di compravendita regolarmente registrato, si obblighi a demolire il fabbricato, con il consenso dei venditori, lo stesso potrà fruire, nel rispetto delle ulteriori condizioni, della detrazione relativa al recupero del patrimonio edilizio, essendo assicurata la disponibilità giuridica e materiale del fabbricato collabente oggetto degli interventi agevolabili.

    Così l’Agenzia delle entrate che, con la risposta n. 112/2024, è intervenuta sulla possibilità di beneficiare della detrazione specifica, di cui all’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 (Tuir).

    L’istante ha rappresentato che un comune ha rilasciato, per un fabbricato collabente e per il terreno adiacente, un permesso a costruire per eseguire lavori di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d), comma 1 dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001, destinati alla demolizione di un fabbricato collabente e alla ricostruzione, con aumento volumetrico e cambio di destinazione d’uso, di una abitazione; l’istante ha acquistato i diritti edificatori e, in seguito alla voltura, è diventato il titolare del detto permesso a costruire.

    In relazione a tale situazione, il contribuente istante ha chiesto se, in detta situazione, poteva avere accesso alla detrazione indicata per le spese sostenute per la demolizione e ricostruzione dell’unità abitativa.

    L’Agenzia delle entrate ha avvisato di non interpretare la normativa edilizia e di non eseguire alcuna valutazione, in merito alla qualificazione degli interventi edilizi, ma ha precisato che, come indicato anche in altre situazioni (risposte nn. 114/2021, 515/2021 e 610/2021), le condizioni per fruire della detrazione, di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020, risultano soddisfatte non solo quando il contribuente ha sottoscritto un contratto di comodato d’uso o di locazione, regolarmente registrati, ma anche nelle ipotesi in cui il contribuente disponga dell’immobile in forza di un diverso titolo, purché lo stesso sia idoneo ad assicurarne la disponibilità giuridica e materiale, come risultante da un documento avente data certa.

    La conseguenza, nel caso di specie, è che in forza al contratto di compravendita, regolarmente registrato e che prevede anche l’impegno dell’acquirente a demolire il fabbricato con il consenso dei cedenti, il contribuente acquirente può fruire, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni prescritte dal citato art. 16-bis del Tuir, della detrazione destinata alla ristrutturazione edilizia, essendo sicuramente assicurata la disponibilità giuridica e materiale del fabbricato collabente, soggetto agli interventi agevolabili.

    L’Agenzia delle entrate conclude precisando, quindi, che, nella dichiarazione dei redditi, riferibile al periodo d’imposta nel quale le spese sono state sostenute, dopo aver compilato la sezione relativa agli interventi di recupero (Sezione III A del quadro E del modello 730 e del quadro RP del modello Redditi PF), il contribuente deve indicare i dati catastali identificativi dell’immobile, in corso di demolizione, nella specifica sezione (Sezione III B del quadro E del modello 730 o del quadro RP del modello Redditi PF) nonché gli estremi di registrazione dell’atto di acquisto dello ius aedificandi tratto dal citato compendio immobiliare. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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