Non è applicabile il moltiplicatore dei limiti di spesa per gli interventi edilizi che fruiscono della detrazione maggiorata del 110% eseguiti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), organizzazioni di volontariato (OdV) e associazioni di promozione sociale (Aps) se, fin dall’inizio dei lavori, gli immobili posseduti e sui quali vengono effettuati i lavori non sono censiti nelle categorie B/1, B/2 o D/4.
Così l’Agenzia delle entrate, direzione regionale della Toscana, nella risposta (n. 911-262/2022) a un preciso interpello presentato da una fondazione, qualificata come organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), che intende eseguire interventi per la realizzazione di un poliambulatorio di prevenzione oncologica.
L’istante ha rappresentato di essere entrato in possesso di un immobile censito nella categoria C/1 sul quale si rende necessario eseguire interventi destinati alla realizzazione del citato poliambulatorio, come indicato nel permesso a costruire rilasciato.
Gli interventi riguardano, in particolare, la tenuta sismica (super sismabonus) per il quale, com’è noto, è prevista una soglia unitaria pari a 96 mila euro ma che, in relazione alle disposizioni contenute nel comma 10-bis dell’art. 119 del dl 34/2020 e nel rispetto di talune condizioni, la stessa può essere implementata in relazione al rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ottenibile dal rapporto immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell’Agenzia delle entrate.
La fondazione ha fatto presente, tra l’altro, di esercitare la gestione di poliambulatorio di prevenzione oncologica senza fini di lucro, che i membri dell’organo amministrativo non percepiscono alcun compenso e che l’immobile è di proprietà dello stesso ente, confermando che questa unità immobiliare risulta censita attualmente nella categoria C/1 ma che alla fine dei lavori otterrà certamente la categoria catastale B/2, quale poliambulatorio.
L’istante, quindi, anche in base ad un orientamento già fornito su una fattispecie similare (risposta n. 562/2020), riteneva di poter ottenere l’agevolazione maggiorata del 110% utilizzando il sistema del moltiplicatore poiché, come nella fattispecie richiamata, al termine dei lavori l’unità immobiliare in commento presenterà i requisiti catastali indicati e agevolabili, in conformità alla procedura autorizzatoria avviata e al permesso di costruire rilasciato dal comune di riferimento.
La direzione regionale delle Entrate toscana, invece, è stata subito tranciante ritenendo non condivisibile l’interpretazione formulata dalla fondazione istante giacché, per l’agenzia, gli interventi di riduzione del rischio sismico, di cui al citato comma 10-bis dell’art. 119 del dl 34/2020, hanno condizioni stringenti, a partire dai destinatari dell’agevolazione, di cui alla lettera d-bis), comma 9 del medesimo art. 119 (Onlus, Odv e Aps).
Per questi soggetti, infatti, il limite di spesa si può calcolare sulla base del rapporto tra superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi agevolati e la superficie media di una unità immobiliare, come rilevabile dal rapporto immobiliare pubblicato dall’OMI, ma nel rispetto di determinate condizioni, tra cui, per quanto di interesse, il possesso di immobili rientranti nelle categorie B/1, B/2 e D/4; circostanza che, per le Entrate, deve obbligatoriamente sussistere fin dall’inizio dei lavori.
È evidente, quindi, che la direzione regionale toscana ha interpretato la locuzione “siano in possesso” in modo estremamente restrittivo (e non sostanziale) ovvero che la situazione catastale da valutare e necessaria ai fini della fruibilità del bonus maggiorato del 110% per l’applicazione del metodo moltiplicatore, sia quella ante lavori (attuale) e non quella post lavori (futura).
Pertanto, considerato che gli interventi saranno eseguiti su un fabbricato attualmente censito in una categoria diversa (C/1), nonostante che lo stesso immobile, al termine dei lavori, possa ottenere la classificazione richiamata dalle disposizioni, per la direzione regionale della Toscana la fondazione non potrà applicare il metodo di calcolo della spesa agevolata come disciplinato dal citato comma 10-bis dell’art. 119 del dl 34/2020, con la conseguenza che la detrazione maggiorata del 110% potrà essere fruita, al ricorrere delle condizioni richieste, soltanto nel rispetto dei massimali di spesa agevolata indicata negli altri commi del medesimo art. 119 del dl 34/2020. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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