Per le controversie sul superbonus la competenza è delle corti di giustizia tributaria


  • Così la CGT di Trieste in una recente sentenza sul tema

    Per le controversie relative alla detrazione maggiorata del 110% (superbonus) sussiste la giurisdizione delle corti di giustizia tributaria anche in assenza di un inserimento della materia tra gli atti impugnabili nel processo tributario.

    Questa la chiarissima indicazione fornita dai giudici del collegio “1” della Corte di giustizia tributaria (CGT) di primo grado di Trieste nella recente sentenza 11/04/2023 n. 81/1/23.

    Con un ricorso del 2022, un condominio aveva impugnato un provvedimento di annullamento della comunicazione per opzione, di cui all’art. 121 del dl 34/2020, notificato il 23/09/2022 dall'Agenzia delle entrate di Trieste.

    Il condominio ricorrente, che aveva eseguito i lavori per la riduzione del rischio sismico sull'immobile condominiale e aveva raggiunto la percentuale di avanzamento lavori come da normativa sul  110%, aveva inviato all'Agenzia delle entrate una prima comunicazione dell'opzione che veniva accettata senza alcuna obiezione da parte dell'ufficio competente.

    Successivamente, dopo aver raggiunto il sessanta per cento dello stato avanzamento lavori, lo stesso condominio aveva inoltrato una seconda comunicazione che l'amministrazione finanziaria comunicava di aver sospeso, ai fini dell'analisi della sua regolarità, nel riscontro dei profili di rischio indicati dalla vigente normativa.

    L'amministrazione citata, dopo non aver fornito alcuna risposta sulla richiesta formulata dal contribuente per l’accesso agli atti, nel rigettare la richiesta di autotutela dell’amministratore del condominio, aveva precisato che la motivazione dell'annullamento della comunicazione risiedeva nella circostanza che l'intestazione dell'immobile a persone fisiche fosse un mero escamotage per fruire del bonus non spettante all'impresa appaltatrice nel caso di acquisto diretto dell'immobile e sua successiva ristrutturazione apparendo evidente che quest'ultima (una s.r.l.) in luogo di acquisire direttamente l'immobile e procedere alla sua ristrutturazione e risanamento conservativo per la successiva rivendita (circostanza che non consentiva la fruizione di superbonus), avrebbe fatto acquistare l'immobile ai suoi familiari i quali avrebbero costituito il condominio e affidato i lavori per gli interventi alla medesima società (la s.r.l.) potendo così beneficare del 110%.

    L’amministrazione finanziaria, con la costituzione in giudizio dello scorso 16 gennaio, ha eccepito, in primo luogo, il difetto di giurisdizione, in relazione al fatto che l’atto impugnato non era presente tra quelli, appunto, impugnabili, come indicato nell’art. 19 del dlgs 546/1922, precisando nel merito che nell’ambito degli interventi riferibili al superbonus, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, il legislatore, in presenza della possibile opzione per la cessione e/o sconto della detrazione, di cui al successivo art. 121, ha introdotto una normativa destinata a rafforzare i controlli preventivi mediante procedure automatizzare, con il novellato art. 122-bis del medesimo dl 34/2020.

    La detta amministrazione, confermando quanto eccepito in sede di rigetto dell’istanza di autotutela e considerati gli elementi di rischio emersi, ha confermato il blocco già disposto a livello centrale e ha contestato l’affermazione del contribuente, secondo la quale la detrazione sarebbe fruibile anche da parte dei soggetti titolari di reddito d’impresa, poiché tale possibilità risulta riservata all’ipotesi in cui i detti soggetti siano qualificabili come condomini, alla stessa stregua delle persone fisiche.

    I giudici aditi, pur rigettando i ricorsi nel merito, riconoscendo valide le tesi dell’agenzia in merito alle anomalie riscontrate, in via preliminare, hanno affermato che, al contrario, sussiste la giurisdizione delle corti di giustizia tributaria anche in ordine alla materia relativa al 110%, nonostante la mancata inclusione del provvedimento impugnato nelle fattispecie elencate nel citato art. 19 del dlgs 546/1992, ribadendo che l’evoluzione della giustizia tributaria è stata contrassegnata, a partire dal riconoscimento delle commissioni tributarie quali organi sicuramente giurisdizionali, da due snodi di fondo, di cui il primo costituito dal progressivo adeguamento del processo tributario al processo civile e il secondo, dal continuo ampliamento della cognizione della giurisdizione tributaria, la quale deve essere sempre riconosciuta in presenza di una controversia concernente uno specifico rapporto tributario, come da consolidata giurisprudenza di legittimità, stante il fatto che il giudice tributario ha competenza esclusiva e generale, non perimetrata a determinati aspetti, per tributi e tasse di ogni tipologia. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI  (riproduzione riservata)

     


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