L'Agevolazione "prima casa" under 36 fruibile anche con la sottoscrizione del preliminare anche da parte di un terzo


  • E' necessario essere in possesso di un ISEE di valore non superiore a 40 mila euro

    L’agevolazione “prima casa under 36” è fruibile anche nel caso di stipula del preliminare di acquisto della sola pertinenza e anche nel caso di preliminare stipulato da soggetto terzo per persona da nominare. Il possesso di un ISEE non superiore a 40.000 euro può essere dimostrato anche con una certificazione in corso di validità nell’anno 2024, se riferibile alla medesima composizione del nucleo familiare alla data di stipula dell’atto.

    L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 14/E/2024, è intervenuta sulle disposizioni recanti le agevolazioni per l’acquisto di unità immobiliari “prima casa” destinate agli under 36, di cui al D.L. 215/2023, convertito con modificazioni nella legge n. 18/2024.

    Il D.L. n. 215/2023 (decreto “Milleproroghe”), convertito, ha prorogato i termini per l’accesso alle agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti “under 36” e il riconoscimento di un credito d’imposta, destinato ai medesimi soggetti, con riferimento agli atti definitivi di acquisto, stipulati nel periodo tra il 1° gennaio 2024 e il 29 febbraio 2024, di cui ai commi 6, 7 e 8 dell’art. 64 del D.L. n. 73/ 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021. 

    Si tratta, in particolare, di un'agevolazione destinata ai soggetti di età inferiore a 36 anni e con ISEE non superiore a 40.000 euro, consistente nell'esenzione dalle imposte d'atto (imposta di registro, ipotecaria e catastale) e, per gli atti imponibili Iva, in un credito d'imposta pari all'Iva corrisposta in relazione all'acquisto medesimo e nell'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati, di cui all’art. 18 del D.P.R. 601/1973.

    L’agenzia ricorda, innanzitutto, che per l’applicazione del beneficio deve trattarsi di una abitazione avente i requisiti prescritti per la prima casa e che lo stesso è fruibile anche in presenza della stipula di un contratto preliminare della sola pertinenza di una unità che ha già fruito dei benefici prima casa e anche se il preliminare è stato stipulato da un terzo per persona da nominare, ma che le disposizioni del milleproroghe non trovano applicazione nell’ambito di acquisti di unità per provvedimenti giudiziali con verbale di consegna nel 2023 e con decreto trasferimento nel 2024.

    L’accesso all’agevolazione è possibile per i soggetti con un ISEE non superiore a 40.000 euro e la detta situazione deve sussistere al momento della stipula del contratto definitivo di compravendita, potendo dimostrare, in assenza della certificazione ISEE in corso di validità, anche successivamente, con una certificazione in corso di validità per il 2024, se riferibile allo stesso nucleo familiare in essere alla data di stipula dell’atto; per gli atti definitivi a partire dal 1° marzo 2024, si richiama altro documento di prassi (Agenzia delle Entrate, circolare n. 12/E/2021).

    Il credito d’imposta maturato, pari alle imposte corrisposte in eccesso, rispetto a quelle dovute in applicazione del comma 12-terdecies dell’art. 3 del D.L. n. 215/2023 non è automaticamente riconosciuto e, quindi, la fruizione presuppone che il contribuente rilasci al notaio rogante una dichiarazione, con un atto integrativo redatto secondo le modalità dell’atto principale, con la quale manifesti la volontà di avvalersi della detta agevolazione.

    Infine, il credito d’imposta è utilizzabile nel periodo temporale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 con le modalità indicate nel comma 7 dell’art. 64 del D.L. n. 73/2021 (in diminuzione delle imposte indirette o per le imposte dovute in dichiarazione), mentre le imposte proporzionali versate per acconti o caparre negli atti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 potranno essere recuperate soltanto con istanza di rimborso; con riferimento al credito d’imposta da riacquisto, di cui ai commi 1 e 2, dell’art. 7 della legge n. 448/1998, si deve tenere conto dei precedenti chiarimenti (Agenzia delle Entrate, circolare n. 12/E/2021 § 4). Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     


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