Fuori dal concordato preventivo biennale (CPB) con una sentenza di condanna ma se irrevocabile.
La violazione, per inesatta o incompleta comunicazione dei dati indicati ai fini dell’applicazione degli Isa, rilevante ai fini del superamento della soglia del 30% del reddito e del valore della produzione netta oggetto del concordato, è riferibile esclusivamente al solo periodo d’imposta 2023.
L’Agenzia delle Entrate, con l’approssimarsi del termine per l’adesione e in concomitanza con la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi, sul proprio sito istituzionale (www.agenziaentrate.gov.it) ha pubblicato lo scorso 25 ottobre ulteriori risposte a determinati quesiti (FAQ).
Con riferimento alla causa di esclusione dall’accordo per condanna o patteggiamento per reati tributari, di cui al d.lgs. 74/2000 o degli altri reati richiamati, commessi negli ultimi tre periodi antecedenti quelli di applicazione del concordato preventivo biennale (CPB), l’Agenzia delle Entrate (FAQ n. 1) ha richiamato il più recente documento di prassi (Agenzia delle Entrate, circolare n. 18/E/2024 § 2.1.2) e ha affermato, confermando i contenuti della relazione illustrativa, che l’accesso all’accordo deve ritenersi precluso soltanto in presenza di una condanna con sentenza irrevocabile, precisando che le tipologie di condanna, richiamate alla lett. b) del citato art. 11, possono realizzare una causa di esclusione soltanto se assistite dal predicato della irrevocabilità, non contemplando la disposizione in argomento, in via esplicita, l’estensione dell’effetto impeditivo anche nel caso di sentenze di condanna non presidiate dal giudicato.
Per inizio attività, sia dei soggetti Isa sia dei forfetari (FAQ n. 2), che costituisce causa di esclusione dall’accordo, si deve far riferimento alle indicazioni già fornite dalla stessa agenzia (Agenzia delle Entrate, circolare n. 15/E/2024) con la quale è stato precisato che ai fini dell’esclusione dall’applicazione degli Isa, l’inizio attività coincide con il momento dell’apertura della partita Iva.
Il passaggio da un regime di trasparenza, di cui all’art. 116 del D.P.R. 917/1986, a un regime ordinario di tassazione o viceversa di una società a responsabilità limitata (FAQ n. 4) nei periodi d’imposta di vigenza del concordato non comporta l’esclusione o la decadenza dall’accordo, in quanto causa non indicata nelle cause citate dal d.lgs. 13/2024.
Se un contribuente Isa (FAQ n. 6), che nel 2023 ha esercitato più attività, integra o modifica le stesse attività nel corso del biennio di vigenza del concordato, ai sensi della lett. a), comma 1 dell’art. 21 del d.lgs. 13/2024, cessa dal patto a condizione che le attività svolte rientrino nel medesimo Isa e, alla stessa stregua, nell’ipotesi di esercizio di attività che presuppongono l’applicazione di Isa differenti, non appare ravvisabile la causa d’esclusione, sempreché l’attività considerata prevalente nel 2023 resti tale anche nel biennio del concordato.
Se il contribuente nel 2023 ha esercitato due attività, quella prevalente (60%) di natura alberghiera e quella non prevalente (40%) di bar e ristorante, e nel 2024 e 2025 inverte la percentuale (FAQ n. 7), cessa dal patto, ai sensi della lett. a), comma 1 dell’art. 21 del d.lgs. 13/2024 poiché il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto al periodo precedente ma la cessazione non si concretizza se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo Isa, di cui all'articolo 9-bis del D.L. 50/2017.
Il contribuente forfetario (FAQ n. 8) che nel 2023 esercita due attività rientranti in diversi gruppi di settore e integra le attività nel 2024 cessa dal concordato soltanto se le nuove attività rientrano in gruppi di settore ai quali si applicano diversi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari.
I contribuenti che non aderiscono al concordato relativo ai periodi d’imposta 2024/2025 potranno aderire a quello relativo ai periodi d’imposta 2025/2026, in presenza dei requisiti di accesso (FAQ n. 9) mentre, richiamando i chiarimenti forniti con il più recente documento di prassi (Agenzia delle Entrate, circolare n. 18/E/2024 § 5) e stante il tenore letterale delle disposizioni vigenti, l’agenzia (FAQ n. 11) conferma che l’accesso ai benefici premiali non è condizionato dal punteggio Isa ottenuto nel biennio del concordato.
Infine, la violazione per inesatta o incompleta comunicazione dei dati necessari ai fini dell’applicazione degli Isa, rilevante per il superamento della soglia del 30% del reddito e del valore della produzione netta oggetto del concordato, si riferisce esclusivamente al solo periodo d’imposta 2023 e non alle precedenti mentre l’opzione per il ravvedimento speciale non comporta alcun versamento ai fini Iva (FAQ n. 11 e n.15). Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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