Con l’autotutela obbligatoria il contribuente è obbligato a indicare il tipo di vizio da cui è affetto l’atto e le ragioni per le quali il detto vizio è riconducibile alle fattispecie tassative come l’errore di persona, di calcolo, sull’individuazione del tributo o sull’errore materiale, del presupposto d’imposta o per altre carenze indicata dalla norma di riferimento.
Funzionari pubblici responsabili, però, soltanto per dolo, se arrecano consapevolmente danni all’erario e non anche per gravi violazioni riferibili agli obblighi di diligenza, prudenza e perizia..
Queste alcune delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate agli uffici periferici nell’ambito dell’istituto dell’autotutela, di cui agli articoli 10-quater (autotutela obbligatoria) e 10-quinquies (autotutela facoltativa) della legge 212/2020 (Statuto dei diritti dei contribuenti), come modificata dal d.lgs. 219/2023 con la circolare n. 21/E dello scorso 7 novembre.
L’agenzia, nel documento in commento, ha ripercorso l’evoluzione dell’istituto nato per garantire i contribuenti in situazioni che pregiudicano la propria posizione e analizza la disciplina alla luce dei recenti interventi.
Il nuovo art. 10-quater dello Statuto impone all’amministrazione finanziaria di annullare, in tutto o in parte, anche in assenza di una esplicita richiesta del contribuente, gli atti impositivi, anche in pendenza di giudizio o in presenza di atti divenuti definitivi (la cosiddetta autotutela postergata), in presenza di situazioni in cui sia palese l’illegittimità dell’atto o ricorrano taluni vizi tassativamente indicati dal comma 1.
Si tratta di errori relativi alla persona, al calcolo, all’individuazione del tributo, agli errori materiali del contribuente, agli errori relativi al presupposto d’imposta o, infine, alla mancata considerazione di pagamenti regolarmente effettuati o di carenza documentale, successivamente sanata, ma non oltre i termini di decadenza, se previsti dalle disposizioni di riferimento.
L’amministrazione finanziaria è obbligata a rispondere entro novanta giorni dalla ricezione dell’istanza e, in presenza di giudicato sostanziale, il potere di autotutela deve essere esercitato entro il termine di un anno, per ragioni di certezza, dalla definitività dell’atto viziato per mancata impugnazione.
L’autotutela facoltativa, di cui al successivo articolo 10-quinquies della legge 212/2000, può essere invocata dal contribuente qualora l’illegittimità dell’atto impositivo non sia manifesta o non siano presenti i vizi tassativamente indicati dal comma 1 dell’art. 10-quater che, come detto, fanno scattare l’autotutela obbligatoria.
Con riferimento agli aspetti procedurali è stato previsto che l’istanza deve essere indirizzata all’ufficio che ha emesso l’atto in contestazione, di cui si chiede l’annullamento, e la domanda deve essere completa in tutti gli elementi utili all’identificazione del contribuente e dell’atto (dati identificati del contribuente, dati del contatto cui inviare le comunicazioni, estremi dell’atto oggetto della domanda, dettagliata descrizione della fattispecie e degli eventuali vizi, nonché la sottoscrizione del richiedente o del legale rappresentante o di un procuratore generale o speciale).
Sul tema della definibilità delle sanzioni, in seguito ad un provvedimento di autotutela parziale, l’agenzia, in ossequio alle disposizioni contenute nell’art. 17-bis del d.lgs. 472/1997, precisa che il beneficio della definizione agevolata può essere fruito limitatamente ai provvedimenti (di autotutela parziale) che abbiano a oggetto atti impositivi per i quali il contribuente abbia proposto ricorso o risulti ancora pendente il termine per l’impugnazione.
Posta la piena collaborazione con il contribuente, l’esame accurato degli elementi oggettivi indicati e la verifica dei contenuti e della documentazione, in relazione a quanto sancito dal comma 3 dell’art. 10-quater (autotutela obbligatoria) il funzionario che, nell’esercizio delle proprie funzioni, arrechi un danno di natura patrimoniale all’amministrazione di appartenenza o di altro ente pubblico, per l’inosservanza, dolosa o gravemente colposa, dei suoi obblighi di servizio, è chiamato a risarcire il danno.
La responsabilità, in presenza di un’autotutela, è limitata alle sole ipotesi in cui sussista il dolo ovvero, affinché sia configurabile una responsabilità del funzionario, il fatto dannoso deve essere supportato dall’intenzione di procurare danno all’erario, con esclusione di una responsabilità in presenza di una erronea valutazione della situazione derivante da una grave violazione degli obblighi di diligenza, prudenza e perizia (colpa grave). Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
Pistoia
Condividi sui Social Network