Detrazione maggiorata del 110% non spettante in presenza di interventi effettuati su immobili che non sono a disposizione del familiare del possessore e/o del detentore. Detrazione “a scaglioni” per gli edifici composti da più unità. Definito, inoltre, il concetto di unità immobiliare indipendente, da intendersi come quella unità dotata di un accesso autonomo, non comune alle altre unità immobiliari.
Questi sono soltanto alcuni dei chiarimenti forniti con la circolare 24/E emanata nella giornata di sabato 8 agosto e avente ad oggetto la detrazione per gli interventi di efficientamento energetico, nonché l’opzione per la cessione e lo sconto del corrispettivo, di cui agli articoli 119 e 121 del dl 34/2020 (decreto Rilancio), convertito con modificazioni nella legge 77/2020.
Dalla lettura del documento di prassi si prende atto che la detrazione maggiorata, innanzitutto, spetta anche alle “comunità energetiche rinnovabili” costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni, in accordo a quanto disposto dall'art. 2-bis del dl 161/2019, convertito nella legge 8/2020.
Con riferimento ai condomini si precisa che quelli minimi (composti da meno di otto unità), cui si rende comunque applicabile la detta disciplina civilistica ma senza l’obbligo di nominare un amministratore, aprire un conto corrente dedicato e adottare un regolamento, non hanno l’obbligo di richiedere il codice fiscale e, in tali casi, al fine di fruire della detrazione, è possibile utilizzare il codice fiscale di un condomino che esegue i necessari adempimenti, restando necessaria la dimostrazione che gli interventi sono stati eseguiti sulle parti a comune.
Fuori dalla detrazione maggiorata le persone fisiche che operano in regime d’impresa o che siano titolari di reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni, obbligo di possesso e di detenzione dell’immobile sulla base di un titolo idoneo (locazione, comodato e quant’altro) al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese.
Sul punto sono ammessi anche i familiari del possessore o del detentore (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo) nonché i conviventi sempre se dimostrano di aver sostenuto le spese per gli interventi, ma la detrazione non spetta al familiare del possessore o del detentore dell’immobile nel caso di interventi eseguiti su immobili “non” a disposizione.
Dal punto di vista oggettivo, la circolare evidenzia le tipologie, conferma le esclusioni delle tipologie più di pregio (A/1, A/8 e A/9) e precisa che per edificio unifamiliare si deve intendere un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva “funzionalmente indipendente” ovvero che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare; per l’agenzia, la detta indicazione, presuppone che l’unità abitativa, all’interno di un edificio composto da più unità, sia dotata di accesso autonomo, indipendentemente dal fatto che la stessa faccia parte di un condominio o condivida parti a comune (ingresso, tetto e altro).
Sul punto viene evidenziato che se l’unità immobiliare è residenziale, qualora la superficie complessiva dell’unità destinata a residenza inserita nell’edificio risulti superiore al 50% della superficie complessiva, la detrazione maggiorata è ammessa anche per il proprietario e per il detentore, mentre se la percentuale risulta inferiore, la detrazione è comunque ammessa per le spese relative agli interventi sulle parti a comune da parte di possessori e detentori.
Singolare, e più ampia, l’interpretazione fornita sulle soglie massime giacché la norma ha indicato chiaramente i tetti (per esempio per l’isolamento termico in 50 mila per le unità indipendenti, 40 mila euro per il numero delle unità che compongono l’edificio se lo stesso è composto da due a otto e 30 mila, sempre moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità) con la conseguenza che il dettato letterale porta, in presenza di 15 unità abitative, a calcolare la soglia per ogni unità a 30 mila euro, con un tetto complessivo di euro 450 mila euro, ma l’agenzia lo sviluppa per scaglioni concretizzando un tetto complessivo di spesa ammissibile in euro 530 mila calcolato moltiplicando 40 mila per 8 unità e 30 mila per le restanti 7 unità.
Ulteriore chiarimento riguarda la possibilità di ottenere la detrazione maggiorata per gli interventi trainati, di cui al comma 2, dell’art. 119 del dl 34/2020 giacché i detti interventi devono essere eseguiti “contestualmente” a quelli trainanti, tenendo presente che la condizione si deve ritenere soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, ai sensi del comma 5, dell’art. 2 del decreto interministeriale 6/08/2020; per l’agenzia le spese per gli interventi trainanti devono essere sostenute nell’arco di vigenza dell’agevolazione mentre quelle per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.
Infine, sul momento di sostenimento delle spese (§ 4), la circolare richiede, in deroga al principio generale, l’applicazione del criterio di competenza anche per le imprese minori, di cui all’art. 66 del dpr 917/1986 (Tuir) che determinano il proprio reddito con il criterio di cassa. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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