L'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti sul concordato preventivo biennale (CPB)


  • Pubblicate sul sito istituzionale una serie di risposte ai quesiti (FAQ)

    Il contribuente forfetario che ha superato la soglia dei 100.000 euro nel periodo d’imposta 2023 e ha applicato gli Isa per il medesimo periodo d’imposta può accedere al concordato destinato ai soggetti Isa.

    Nel caso di superamento della soglia dei 100.000 euro ma restando al di sotto dei 150.000, il forfetario che ha optato per il regime sostitutivo dovrà tassare con le aliquote a scaglioni la differenza tra il reddito derivante dalla proposta e il reddito assoggettato a tassazione sostitutiva.

    Non è causa di esclusione dal patto, la variazione dei collaboratori nelle imprese familiari.

    Queste alcune delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate che nella nella tarda serata di ieri, sul proprio sito (www.agenziaentrate.gov.it), ha pubblicato alcune risposte a quesiti specifici (FAQ dell’8 ottobre 2024)

    Sul tema della maggiorazione dovuta per l’applicazione del metodo storico, in relazione ai contenuti del comma 2 dell’art. 20 del d.lgs. 13/2024, l’Agenzia delle entrate chiarisce che, nell’ipotesi in cui il contribuente non abbia effettuato versamenti per imposte relative al periodo precedente a quello della proposta, il contribuente è tenuto comunque a versare l’acconto della maggiorazione per differenza tra il reddito concordato e quello dichiarato, e normalizzato, nel periodo precedente.

    Stante il fatto che la maggiorazione, in presenza di soggetto collettivo e trasparente, di cui agli articoli 5, 115 e 117 del D.P.R. 917/1986, deve essere versata da ogni singolo socio, in presenza di una impresa familiare, i versamenti in argomento, riferibili alla maggiorazione, devono essere effettuati dai collaboratori dell’impresa familiare pro-quota.

    Si conferma che, attesa la finalità alla disposizione, di cui al comma 2 dell’art 20 sopra richiamato, la maggiorazione, nel caso in cui il valore dichiarato in “P04” sia negativo, la stessa debba essere determinata sulla differenza tra l’importo dichiarato nel rigo “P06” e zero; medesime conclusioni per la determinazione della parte di reddito eccedente, ai fini dell’imposta sostitutiva, di cui al successivo articolo 20-bis del d.lgs. 13/2024.

    Nel caso in cui il contribuente abbia optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva, di cui all’art. 20-bis è necessario, preliminarmente, determinare la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente quello cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli artt. 15 e 16 del d.lgs. 13/2024 (parte eccedente).

    La parte eccedente, così determinata, dovrà essere assoggettata all’imposta sostitutiva e sulla differenza, tra il reddito derivante dalla proposta concordataria e la parte eccedente, dovranno applicarsi le rettifiche, di cui agli artt. 15 e 16, comprese le eventuali perdite fiscali pregresse utilizzabili secondo le regole previste dagli articoli 8 e 84 del D.P.R. 917/1986; detto importo sarà, di conseguenza, assoggettato a imposta ordinaria, avendo cura di tenere conto della soglia dei 2.000 euro.

    Sul tema dell’applicazione della tassazione sostitutiva, di cui all’art. 20-bis del d.lgs. 13/2024, l’agenzia conferma che l’esercizio dell’opzione può essere eseguito anche per una sola delle due annualità oggetto del patto con il Fisco.

    Un contribuente in regime forfetario, nel caso di superamento della soglia dei 100.000 euro ma restando al di sotto dei 150.000 euro, potrà optare per il regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato mentre la differenza, tra reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dalla proposta concordataria e reddito assoggettato ad imposta sostitutiva, sarà assoggettata a tassazione secondo le regole ordinarie.

    Il contribuente forfetario che, superando la soglia dei 100.000 euro nel 2023, applica gli Isa per il medesimo periodo d’imposta può accedere al concordato destinato ai soggetti Isa.  

    Con riferimento alla presenza di debiti, ai sensi del comma 2 dell’art. 10 del d.lgs. 13/2024, stante il dettato letterale della disposizione richiamata, l’agenzia ritiene che, ai fini della determinazione della soglia di 5.000 euro, riferibile al debito residuo, debbano considerarsi, complessivamente, sia i debiti contributivi che i debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate.

    Stante il fatto che l’impresa familiare (risoluzione n. 176/E/2008 e circolare n. 4/E/2022) ha natura individuale e non collettiva (associativa), l’agenzia ritiene che il riferimento della norma alle società o associazioni non permetta di estendere l’applicazione della causa di cessazione (lett. b-ter, comma 1, art. 21) anche all’impresa familiare.

    Infine, con riferimento alla causa di esclusione relativa alla mancata presentazione delle dichiarazioni, l’agenzia precisa che  le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse e, quindi, non permettono l’adesione al concordato. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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