Niente visto di conformità e attestazione di congruità delle spese, se sostenute nel dicembre 2021, per gli interventi in edilizia libera o di importo non superiore a 10 mila euro per i quali si sceglie la cessione del credito, se l’opzione è trasmessa all’agenzia nel 2022. Quota del 30% (o del 60%) dei lavori eseguiti al fine di sostenere spese detraibili nella misura maggiorata del 110% commisurata sulla totalità degli interventi e non solo di quelli relativi al superbonus. L’Agenzia delle Entrate, dopo aver fornito alcune risposte nei recenti incontri con la stampa specializzata, ha provveduto ad aggiornare le risposte a domande frequenti (FAQ) collocate sul proprio sito (www.agenziaentrate.gov.it) alla data del 28 gennaio 2022. La prima risposta riguarda la fattispecie di un contribuente che ha sostenuto, il 1° dicembre 2021, spese per interventi agevolabili in edilizia libera (o di importo inferiore a 10 mila euro), come indicato dalla lettera b), comma 29, dell’art. 1 della legge 234/2021 (legge di bilancio 2022) e che intende esercitare l’opzione per la cessione del credito e il contribuente si era posto il problema di ottenere il visto e l’attestazione di congruità, stante il fatto che l’esclusione indicata è stata inserita in una legge di bilancio, avente decorrenza dal 1° gennaio scorso. L’Agenzia delle entrate, con una formula estensiva (e, quindi retroattiva) ha confermato innanzitutto che la normativa richiamata è entrata in vigore il 1° gennaio 2022, con riguardo all’esclusione da visto e attestazione di congruità per gli interventi in edilizia libera o sotto i 10 mila euro, ma che nel caso di specie, quindi anche per le spese sostenute nel 2021, i detti adempimenti non sono necessari sempre se la comunicazione di cessione è trasmessa a decorrere dal 1° gennaio scorso. Con una ulteriore quesito, il contribuente chiedeva la conferma per il calcolo del 30% dei lavori complessivi che si ricorda essere la soglia utile per ottenere la detrazione maggiorata del 110% (superbonus), ovvero se la commisurazione deve avvenire tenendo conto dell’intervento “complessivamente” considerato (risposta n. 791/2021), con la conseguente possibilità di tenere conto anche delle spese per interventi non agevolati. L’Agenzia delle Entrate ha confermato che la percentuale del 30%, da raggiungere entro il 30 giugno 2022, si rende necessaria al fine di ottenere un prolungamento al 31 dicembre 2022 della fruizione della detrazione del 110% e che, seppure la risposta fosse stata sviluppata in vigenza del previgente comma 8-bis dell’art. 119 del D.L. 34/2020, si deve ritenere corretto commisurare la detta percentuale all’intervento complessivamente considerato e non solo per i lavori ammessi al superbonus. Per fare un semplice esempio, in attesa dei necessari chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene che se abbiamo sostenuto euro 50.000 di spese per sviluppare un cappotto – isolamento termico (che fruisce di una detrazione maggiorata del 110%) e si procede anche con una ristrutturazione edilizia per euro 20.000 (che fruisce di una detrazione del 50%), al fine di ottenere la possibilità di poter detrarre anche le spese sostenute anche dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, relativamente agli edifici unifamiliari, si deve procedere con l’esecuzione dei lavori entro il 30 giugno per almeno euro 21.000 pari al 30% dell’“intervento complessivo” (50.000 + 20.000 x 30 per cento = 21.000); di conseguenza, nell’esempio proposto, si potrà beneficiare della proroga per l’esecuzione degli interventi al 31 dicembre 2022 se le spese sostenute al 30 giugno 2022 supereranno i detti euro 21.000. Le successive risposte si riscontrano già nell’ambito degli incontri con la stampa specializzata e riguardano, innanzitutto, il limite di spesa per fruire del 110% nell’ambito degli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche. Sul tema, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai sensi dei contenuti dell’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 (TUIR), la detrazione in commento è applicabile su una soglia di 96.000 euro per unità abitativa e pertinenze unitariamente considerate, mentre se l’intervento interessa le parti in comune, in caso di installazione di un ascensore condominiale e di interventi di abbattimento nella singola unità, il contribuente potrà determinare la detrazione maggiorata del 110% per la propria abitazione, nel limite di 96.000 euro, con l’ulteriore quota, a lui imputata e nel limite di 96.000 euro, per l’intervento sulle parti comuni; nel caso di titolarità di più appartamenti, il limite massimo di spesa deve essere considerato autonomamente per ogni abitazione e, in presenza di contitolari, il limite deve essere suddiviso proporzionalmente. Si conferma, inoltre, che non è necessario il visto di conformità con utilizzo della dichiarazione precompilata anche nel caso in cui il contribuente proceda con la modifica dei dati relativi al 110% proposti e che se il visto è omnicomprensivo (per tutta la dichiarazione), l’onorario detraibile dovrà essere limitato alla quota riferibile al bonus, con la necessità di tenere separati gli importi anche nel documento giustificativo (fattura). |
Pistoia
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