La nuova disciplina sugli appalti travolge anche le agenzie per il lavoro. Le stesse, infatti, risultano escluse soltanto dall’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (“reverse charge”) ma non anche dalla nuova disciplina sulle ritenute, nell’ambito dei contratti di appalto o similari.
Questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate nell’ambito del VideoForum2020, organizzato da ItaliaOggi, sul tema della nuova disciplina, di cui al nuovo art. 17-bis del d.lgs. 241/1997.
Il legislatore ha fornito, inizialmente, una formulazione molto ampia dell’ambito applicativo con il nuovo articolo 17-bis del d.lgs. 241/1997, come introdotto dall’art. 4 del dl 124/2019 ma, in sede di conversione in legge del relativo provvedimento, l’applicazione della disciplina è stata circoscritta ai rapporti “di importo annuo complessivo superiore ad euro 200.000” riproponendo, da un lato oggettivo, lo stesso dettato previsto per l’estensione dell’inversione contabile (“reverse charge”) ossia per i contratti (appalti, subappalti e affidamenti) o rapporti negoziali, comunque denominati, “caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”.
Si è subito rilevato che, a differenza della disciplina prevista per il “reverse charge” (nuova lettera a-quinquies, dell’articolo 17, comma 6 del D.P.R. 633/1972), dal punto di vista letterale, non sono state escluse, dai nuovi adempimenti in materia di ritenute, le agenzie per il lavoro, come disciplinate dal Capo I del Titolo II del d.lgs. 276/2003 e, quindi, si è reso inevitabile ottenere un chiarimento in merito.
L’Agenzia delle entrate, nella risposta fornita, ha ricordato, preliminarmente, che il comma 6, dell’art. 17 del dpr 633/1972, come introdotto dal dl 124/2019, ha esteso l’inversione contabile, in materia di Iva, alle prestazioni eseguite mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengano svolti con il prevalente utilizzo di manodopera (cd. “labour intensive”) presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili.
La detta disciplina, però, non si applica alle operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti e società soggetti al regime di scissione dei pagamenti (“split payment”), nonché alle “agenzie per il lavoro”, come disciplinate dal d.lgs. 276/2003.
Con riferimento alle citate agenzie per il lavoro, oggetto del quesito, l’Agenzia delle entrate ha rilevato che le stesse non risultano escluse dal campo di applicazione del nuovo art. 17-bis del d.lgs. 241/1997, in materia di obblighi di documentazione e controllo del versamento delle ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente e assimilati, con la conseguenza che, dal tenore letterale delle disposizioni introdotte, emerge che le suddette agenzie, con riferimento alle prestazioni in oggetto, risultano escluse dall’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (“reverse charge”), ma non escluse dall’applicazione delle nuove disposizioni in materia di ritenute.
L’Agenzia delle entrate osserva, pertanto, che, stante il tenore letterale delle indicate disposizioni normative, la disciplina dettata con l’introduzione del nuovo art. 17-bis del d.lgs. 241/1997 trova applicazione anche nei confronti di questi particolari soggetti.
Con una seconda risposta, l’Agenzia delle entrate interviene sulle modalità di compilazione delle deleghe riferibili alle ritenute, stante il dubbio se i modelli “F24” dovessero essere compilati, in caso di applicazione della disciplina in commento, per ogni singolo dipendente, a dimostrazione del corretto pagamento delle ritenute relative ai lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera commissionata o per la prestazione di servizio.
L’Agenzia delle entrate ricorda che, con un recente documento di prassi (risoluzione n. 109/E/2019), è stato chiarito che i versamenti “sono effettuati dall’impresa cumulativamente per le ritenute dovute in relazione a tutti i lavoratori impiegati presso uno stesso committente” e, di conseguenza, per la stessa agenzia, non è necessario compilare un modello di delega “F24” per ciascun lavoratore, se i lavoratori risultano impiegati presso lo stesso committente.
In estrema sintesi, quindi, si potrà compilare un solo modello “F24” per ciascun committente, indicando il codice fiscale dello stesso nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” della delega, unitamente al codice identificativo “09”, istituito con la citata risoluzione n. 109/E/2019, da riportare nel campo “codice identificativo” dello stesso modello F24. Fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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