Versamento dell’imposta di bollo dovuta sui registri contabili ad assetto variabile. Con una stampa periodica virtuale dei libri contabili (stampa su file o formato .pdf), per esempio, sembra possibile, in assenza di diposizioni specifiche, liquidare il tributo in funzione del numero di pagine stampate, utilizzando esclusivamente la delega modello “F23”.
Questa una delle possibilità, sulla base della modalità di tenuta dei registri contabili, fornite nel documento di ricerca licenziato ieri congiuntamente dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dalla Fondazione nazionale dei commercialisti che ha trattato le nuove deroghe all’obbligo di stampa e l’assolvimento dell’imposta di bollo.
E’ noto che il dl 34/2019 (più noto come “Decreto Crescita”) abbia esteso a tutti i libri contabili, tenuti in modalità elettronica, la deroga dell’obbligo di stampa degli stessi, originariamente applicata ai soli registri Iva; tale provvedimento, però, non ha disposto alcunché e non è stato accompagnato da altro provvedimento che trattasse, di conseguenza, le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo, comunque dovuta per alcuni registri.
La redazione del documento richiamato, che ripercorre tutta l’evoluzione legislativa sul tema della stampa dei libri contabili, si è reso necessario dopo il definitivo superamento dell’obbligo di stampa di tutti i registri contabili, compresi quelli, appunto, per i quali è prevista l’applicazione dell’imposta di bollo, con inevitabili e conseguenti complicazioni operative, ricordando che il rispetto delle regole di corretta tenuta garantisce anche l’efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 c.c..
Quindi, preso atto che è intervenuta la possibilità di formare e conservare le scritture contabili direttamente su supporti elettronici e nella considerazione che la tenuta delle scritture è valida anche nel caso la contabilità sia prodotta su supporto cartaceo o su file generati da programmi gestionali, con l’ulteriore superamento dell’obbligo di stampa periodico dei registri e libri contabili, in merito all’evasione dell’imposta di bollo, nel documento sono suggerite alcune e diversificate modalità di esecuzione.
La prima riguarda la tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione sostitutiva per i quali si ritiene che l’imposta di bollo possa essere assolta in un’unica soluzione e in via esclusivamente telematica utilizzando la delega modello “F24 online”, la seconda, concernente la tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione non sostitutiva, con stampa periodica su carta, quindi tradizionale, mediante l’assolvimento del tributo in funzione del numero di pagine, e non di registrazioni, con l’apposizione dell’apposito contrassegno o con pagamento a mezzo di delega “F23” e, infine, in presenza di libri contabili tenuti con sistemi informatici e conservazione tradizionale, con stampa occasionale su carta, con liquidazione dell’imposta sulla base delle registrazioni e in un’unica soluzione con delega “F24”.
In tale ultimo caso, poiché non è presente alcuna disposizione specifica e qualora si scelga di eseguire una periodica stampa virtuale dei libri (file o formato .pdf), si ritiene possibile liquidare il tributo anche in funzione del numero di pagine generate al momento della stampa, utilizzando la delega modello “F23”, pur restando precluso l’utilizzo del contrassegno. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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