Trasformabili in sconto o credito d’imposta anche le detrazioni fiscali relative alle spese sostenute nell’intero anno 2020 e non solo quelle sostenute a partire dal prossimo 1° luglio. Detrazione maggiorata del 110% fruibile, senza alcuna limitazione e qualunque sia la destinazione d’uso dell’immobile, in presenza di interventi eseguiti su immobili non unifamiliari (appartamenti) e abitazioni principali, ma esclusa su seconde e autonome case.
Così il Consiglio nazionale del notariato che, con un recente studio (n. 20-2020/T), ha analizzato, soprattutto dal punto di vista notarile, le principali detrazioni sugli immobili, tenendo conto anche delle recenti novità (detrazione del 110% e trasformazione del bonus) introdotte da dl 34/2020 (decreto “Rilancio”).
Il documento offre una ampia panoramica delle detrazioni sugli immobili, da quelle sul recupero del patrimonio edilizio a quelle sulla detrazione degli interessi passivi sui mutui, esaminando numerose casistiche ricorrenti, sulle quali nemmeno i documenti di prassi sono intervenuti.
Il documento conferma, innanzitutto, i contenuti della detrazione del 36%, con tetto di spesa a 48 mila (elevati al 50% con tetto doppio), sulle ristrutturazioni e individua quello relativo agli impianti fotovoltaici, a condizione che l’impianto sia finalizzato alla produzione di energia elettrica e sia funzionale ai fabbisogni energetici dell’unità abitativa (usi domestici, illuminazione, alimentazione di apparecchiature elettriche e quant’altro).
Preso atto di tutte le indicazioni per il relativo utilizzo, risulta particolarmente interessante quella relativa al trasferimento dell’immobile, prima che sia trascorso l'intero periodo per fruire dell'agevolazione, stante il dubbio emergente nel caso in cui il cessionario non sia una persona fisica ma una società semplice, oggi molto presente, dopo le recenti norme agevolative sulle assegnazioni agevolate.
Il comma 8, dell’art. 16-bis del dpr 917/1986 (Tuir), in effetti, fa riferimento esclusivamente all’ipotesi in cui il cessionario sia una persona fisica e, di conseguenza, il dato letterale sembrerebbe escludere il possibile trasferimento della detrazione; tuttavia, il notariato ritiene, con la necessaria prudenza e ricordando che le società semplici non sono soggetti passivi d’imposta, in quanto i relativi redditi vengono imputati direttamente ai singoli soci, di poter ammettere che anche in questo caso la detrazione, salva riserva da parte del cedente, si possa trasmettere alla società semplice cessionaria.
Sul tema della riqualificazione energetica viene evidenziato l’ambito applicativo e, in aggiunta, il divieto di cumulo con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi (recupero patrimonio edilizio, in primis) e ricorda la possibilità, dall’1/1/2016 e in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, di cedere il relativo credito (Agenzia delle entrate, provvedimenti nn. 43434/2016, 165110/2017, 100372/2019 e circ. 11/E/2018 e 17/E/2018).
Detrazione al 50% fino al 31/12/2021 su un ammontare di 96 mila euro per singola unità, per gli interventi antisismici, con possibile aumento al 70% o all’80%, se il compendio riduce il rischio e passa a classi di rischio inferiori.
Non poteva mancare il “bonus facciate”, introdotto dalla legge di bilancio 2020, con l’attribuzione di una detrazione, pari al 90% della spesa sostenuta, da suddividersi in dieci quote annuali di pari importo se gli interventi, inclusi quelli di pulitura e tinteggiatura, risultano eseguiti su edifici collocati in zona A o B, ai sensi del dm 1444/1968.
Dopo il capitolo dedicato alla detrazione degli interessi passivi, il documento non poteva non soffermarsi sulla nuova detrazione del 110% e sulla relativa trasformazione, con conferma che la detrazione si applica anche agli interventi di efficientamento, comprese le installazioni delle torrette per la ricarica di veicoli elettrici e di impianti fotovoltaici, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati dalla norma (cappotto, impianto di climatizzazione condominiale o posto nelle singole unità immobiliari).
Su detto intervento viene evidenziata la pessima tecnica normativa che determina l’incertezza sulla puntuale applicazione delle disposizioni, poiché sembra che il legislatore, volendo limitare l’utilizzo del bonus maggiorato, abbia pensato esclusivamente all’abitazione principale, salvo il caso di quelli eseguiti su edifici non unifamiliari.
Infine, ampio spazio alla trasformazione e cessione delle detrazioni, con la conferma che il credito d’imposta, derivante dalla trasformazione della detrazione, potrà essere utilizzato dal cessionario in compensazione con altre imposte, con la medesima ripartizione in cui sarebbe stata utilizzata la detrazione e con l’impossibilità di recuperare o chiedere a rimborso la parte non utilizzata nel periodo d’imposta, tenendo conto che le spese trasformabili in sconto o credito d’imposta non sono soltanto quelle sostenute dal prossimo 1° luglio, ma anche quelle sostenute nel corso di tutto il 2020. Fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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