A partire dal 30 maggio scorso non è più possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito di imposta, con particolare riferimento alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni delle spese per gli interventi edilizi ammessi alla detta facoltà.
Questa una delle numerose indicazioni, fornite dal Consiglio nazionale del notariato, congiuntamente con alcune associazioni di consumatori, inserita nella corposa guida pratica rubricata “Immobili e bonus fiscali 2024”, aggiornata con la legge 23 maggio 2024 n. 67.
Come indicato in premessa, dal 2021, stante i numerosi e ripetuti interventi legislativi, si è ritenuto utile sviluppare un vademecum che tende, non solo a fare il punto sui bonus edilizi presenti, ma anche a offrire un primo orientamento sulla possibilità di accedere alle agevolazioni fiscali vigenti, analizzando, attraverso le schede tecniche strutturate, le detrazioni edilizie più importanti (ristrutturazione, eco-bonus e sisma-bonus, in particolare) e le modalità di utilizzo delle stesse, stante le possibilità introdotte anche dall’art. 121 del D.L. 34/2020 (cessione e sconto in fattura).
Su questo ultimo punto, la guida ricorda che fino al 16 febbraio 2023 in base a quanto disposto dall’art. 121 del D.L. 34/2020, convertito nella legge 77/2020, i contribuenti che sostenevano spese per gli interventi ammessi ai bonus fiscali potevano optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo o per la cessione di un credito d’imposta.
Il documento ricorda che il 17 febbraio 2023, dopo l’entrata in vigore del D.L. 11/2023 (decreto “blocca crediti”), convertito con legge 38/2023, il comma 1 dell’art. 2 del provvedimento richiamato ha stabilito che, a partire dalla data di sua entrata in vigore, non è più consentita l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito per tutti quegli interventi che l’art. 121 ammetteva a tale opzione.
Peraltro, lo stesso art. 2 del D.L. 11/2023, nei successivi commi, così come modificati, con effetto dal 30 marzo 2024 dal D.L. 39/2024, convertito con legge 67/2024, ha introdotto una deroga al divieto sancito al comma 1, prevedendo alcune eccezioni per determinati bonus (per esempio, barriere architettoniche e superbonus) in presenza di determinate e puntuali condizioni.
A partire dal 30 marzo scorso, inoltre, la possibilità di fruire dell’opzione indicata è stata ulteriormente limitata, giacché è stato disposto (comma 5, dell’art. 1 del D.L. 39/2024) che l’opzione non è più praticabile neppure per gli interventi eseguiti con i titoli abilitativi già presenti alla data del 17 febbraio 2023 se, alla data del 30 marzo 2024, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati; nessuna limitazione è stata prevista, invece, per il “bonus acquisti” per il quale resta ferma la possibilità di effettuare l’opzione nel caso in cui la richiesta di titolo abilitativo, per l’esecuzione dei lavori edilizi, risulti presentata prima del 17 febbraio 2023.
La guida rileva ulteriormente che la presentazione di un progetto in variante alla comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) o al diverso titolo abilitativo richiesto,
non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti, di cui all’art. 2-bis del D.L. 11/2023 convertito.
Da segnalare, infine, che a decorrere dal 30 maggio 2024 (data di entrata in vigore della legge 67/2024 di conversione del D.L. 39/2024) non è in ogni caso consentito l’esercizio della opzione per la cessione del credito di imposta, con riferimento alle rate residue non ancora fruite, delle detrazioni delle spese per gli interventi ammessi a tale opzione
ai sensi del comma 2, dell’art. 121 del D.L. 34/2020, come disposto dal comma 7 dall’art. 4-bis del D.L. 39/2024. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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