Fondo perduto anche alle società tra professionisti


  • Beneficiari anche ditte individuali e professionisti a busta paga

    Via libera alle domande per il contributo a fondo perduto anche per le società tra professionisti (Stp) pur essendo le stesse composte da soci appartenenti alle categorie escluse. Beneficiari anche le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, di lavoro autonomo o agricola se contestualmente possiedono lo status di lavoratore dipendente. Non si tratta di un click day, i fondi stanziati potrebbero esaurirsi ma la misura potrà essere rifinanziata e, sebbene non espressamente previsto, al contributo si applica il limite di 800 mila euro per impresa, come previsto dalle norme comunitarie.   

    L’Agenzia delle entrate, lo scorso sabato (13 giugno) ha pubblicato, sul sito istituzionale, la circolare 15/E fornendo i primi chiarimenti sul contributo a fondo perduto, ai sensi dell’art. 25 del dl 34/2020 (decreto “Rilancio”), le cui istanze possono essere presentate dal pomeriggio di ieri.

    La prima parte del documento di prassi è dedicato all’ambito soggettivo e, quindi, l’agenzia conferma, tra i beneficiari, i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e titolari di reddito agrario, in possesso della partita Iva, ricordando le specifiche esclusioni, di cui al comma 2 dell’art. 25, come i professionisti iscritti a cassa, dipendenti e quant’altro.

    L’Agenzia delle entrate precisa, però, che rientrano tra i destinatari del contributo anche le società tra professionisti (Stp) e questa estensione è riconducibile al fatto che il reddito prodotto dalle dette società si qualifica come reddito d’impresa, a prescindere dal fatto, quindi, che i soci ricadano o meno nelle ipotesi specifiche di esclusione, di cui al citato comma 2.

    Il comma 2 dell’art. 25 del decreto esclude espressamente, dalla fruizione del contributo, anche i lavoratori dipendenti ma apre alle persone fisiche, che esercitano attività di impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario (produttori agricoli) che contestualmente operano anche in qualità di lavoratori dipendenti; il produttore agricolo, per esempio, che lavora parzialmente in altra impresa come dipendente può ottenere il contributo per effetto del possesso della partita Iva e dell’esercizio delle attività agricole, di cui all’art. 2135 c.c..

    La circolare precisa anche che, non essendo stata prevista dalle disposizioni alcuna distinzione in relazione al regime fiscale adottato dai beneficiari, possono beneficiare dell’agevolazione anche i soggetti in regime forfetario, ma restano esclusi i professionisti e i collaboratori coordinati continuativi iscritti alla gestione separata, di cui all’art. 27 del dl 18/2020 e i lavoratori dello spettacolo, di cui all’art. 38 medesimo decreto.

    Posta la necessità del confronto tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 con lo stesso mese del 2019 opportune le ulteriori indicazioni che riguardano taluni regimi speciali, come i rivenditori che operano sulla base di contratti estimatori, i distributori di carburante e la rivendita dei tabacchi che potranno far riferimento all’ammontare dei ricavi o compensi da confrontare con la soglia indicata deve essere determinata al netto del prezzo corrisposto al fornitore.

    Per ragioni di mera semplificazione, e senza che sia obbligatorio far riferimento alla stessa, l’Agenzia delle entrate ha inserito una tabella che fa riferimento ai vari campi delle dichiarazioni dei redditi per tipologia di soggetti e modello utilizzato per la verifica dei ricavi.

    Il contributo spetta anche ai soggetti che hanno iniziato la propria attività l’1/01/2019 e che hanno il domicilio fiscale o la propria sede nei territori colpiti da eventi calamitosi, che hanno comportato la dichiarazione dello stato d’emergenza, che non dovranno dimostrare il calo del fatturato, giacché il contributo, anche se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi 2019 risulta pari a zero, spetta nella misura minima di mille o duemila euro.

    Ricordate le percentuali del contributo, tarate sul fatturato 2019 e applicabili al delta di fatturato del mese di aprile dei due periodi d’imposta, il contributo non concorre alla formazione del reddito e alla formazione del valore della produzione netta (Irap) e deve essere richiesto, entro sessanta giorni dall’avvio della procedura, in via telematica dal portale “Fatture e Corrispettivi”, con l’eccezione dei casi in cui l’ammontare del contributo superi i 150 mila euro per i quali l’istanza deve essere trasmessa a mezzo pec (indirizzo: Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it), pur non potendo superare il massimale di 800 mila euro, come previsto dalle norme comunitarie.

    Infine, l’Agenzia delle entrate, una volta verificati i contenuti, procede con l’accreditamento sul c/c indicato, riservandosi di verificare ulteriormente la spettanza mentre il contribuente può rinunciare al contributo poiché, se il contributo non è spettante, si rendono applicabili anche le disposizioni penali sulla confisca (art. 322-ter c.p.) e per quelle di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato (art. 316-ter c.p.). Fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     

     


    Pistoia