Per le opzioni di cessione e sconto in fattura delle spese relative alla demolizione e ricostruzione degli edifici si deve verificare se, alla data del 17 febbraio 2023, risultavano approvati i piani attuativi, anche nella forma di piani di lottizzazione convenzionata.
Non si può tenere conto, inoltre, della data di presentazione delle varianti alle comunicazioni di inizio lavori asseverata (CILA) o del diverso titolo abilitativo richiesto.
Questa l’interpretazione fornita con il disegno di legge (C.1987) in tema di piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata e di interventi di ristrutturazione edilizia, concernenti la rigenerazione urbana, approvato dalla camera il 21 novembre 2024 e ora all’esame del Senato.
Si ricorda, innanzitutto, che il comma 1 dell’art. 2 del D.L. 11/2023 (decreto “Blocca crediti”), convertito con modificazione nella legge 38/2023, ha previsto, con riferimento agli interventi, di cui al comma 2 dell’art. 121 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 77/2020, che, a far data dall’entrata in vigore del medesimo provvedimento (17 febbraio 2023) non è più consentito l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto legge.
Con il successivo comma 2 è stato disposto, però, che le disposizioni, di cui al richiamato comma 1 non si rendevano applicabili alle opzioni (cessione e sconto in fattura) relative alle spese sostenute per gli interventi, di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020 (superbonus), per i quali, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto (quindi, entro il 17 febbraio 2023), limitatamente agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti, era stata “presentata” l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.
Le norme, di cui alla lett. c) del comma 2 dell’art. 2 del D.L. 11/2023, con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, dispongono che la regola è applicabile anche alle spese per gli interventi già rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 119 e 121, comma 2, del D.L. 34/2020 convertito, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, risultavano approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrono al risparmio del consumo energetico e all'adeguamento sismico dei fabbricati interessati.
Pertanto, con riguardo alle spese per gli interventi compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana, comunque denominati, anche attuabili a mezzo di titoli semplificati, approvati dalle amministrazioni comunali entro la data del 16/02/2023 e relativi a immobili ubicati in zone sismiche di categoria 1, 2 o 3, la detrazione maggiorata (nelle percentuali del 70-65%) spettante sulle spese sostenute tra il 31 marzo 2024 e il 31 dicembre 2025 sembrava ancora fruibile anche mediante esercizio delle opzioni di sconto o cessione.
L’art. 2 del D.L. 11/2023, contestualmente all’introduzione, a cura del comma 1, del blocco delle opzioni di sconto e cessione, di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020, sulle spese sostenute dal 17 febbraio 2023, ha previsto, oltre a talune esclusioni soggettive e oggettive dal blocco, anche norme transitorie destinate a permettere la prosecuzione della fruizione delle agevolazioni, mediante esercizio delle opzioni, per spese che rientravano nel blocco ma che, essendo relative a interventi che, alla data di entrata in vigore del citato blocco, risultavano già avviati o già pianificati dai beneficiari delle agevolazioni, nel rispetto del principio di tutela del legittimo affidamento dei contribuenti.
Se le spese erano agevolabili con la detrazione maggiorata (superbonus), di cui al D.L. 34/2020, la disciplina transitoria ha consentito mantenere la fruizione con l’esercizio delle opzioni anche dopo il 16 febbraio 2023, grazie a quanto sancito con il comma 2 dell’art. 2 del D.L. 11/2023, ai sensi della quale, appunto, le opzioni di sconto o cessione potevano continuare a essere esercitate per le spese relative a interventi di demolizione e ricostruzione compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana, attuabili a mezzo di titoli semplificati, se entro la data del 16 febbraio 2023 risultavano approvati i piani attuativi da parte delle amministrazioni comunali e alla data del 29 dicembre 2023 risulti comprovata la richiesta del titolo edilizio abilitativo; per queste tipologie, secondo la nuova previsione, finalizzata a escludere l’insorgenza di nuovi oneri a carico della finanza pubblica, non si rende applicabile nemmeno l’art. 2-bis del D.L. 11/2023 che, fornendo una interpretazione autentica, teneva conto della data di presentazione delle varianti degli interventi edilizi per la fruizione del superbonus. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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