Escluso il superbonus alla Onlus se l'attività esercitata non rientra tra le attività sociali


  • Le attività meramente residenziali non sono agevolate con il 110%

    Se l’attività della Onlus si configura come una mera attività di natura residenziale e la stessa attività non rientra tra quelle ricomprese nel settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, l’Ente non può fruire della detrazione maggiorata per gli interventi eseguiti (superbonus).

    L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 75/2024, è intervenuta fornendo chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle disposizioni, di cui al comma 10-bis dell’art. 119 del D.L. 34/2020, relativamente alla detrazione maggiorata (superbonus), fruibile da un ente che intende esercitare le attività di “social housing” su un edificio oggetto di interventi edilizi.

    L’istante si qualifica come ente religioso, costituito in seguito a una operazione di congiunzione canonica, attuata mediante una operazione di fusione per incorporazione, succedendo inevitabilmente in tutti i diritti, rapporti e attività degli enti incorporati.

    La stessa rappresenta che è costituita nella forma di Onlus, che rispetta i criteri, di cui al dlgs 460/1997 e che è stata ammessa al superbonus, di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020 per gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico effettuati su edifici esclusivamente appartenenti al ramo Onlus, in seguito a una risposta a un precedente interpello (n. 956-2918/2020 – risposta n. 615/2021).

    Nella risposta appena richiamata era stato chiarito che, per il solo fatto che la Onlus utilizza gli immobili di proprietà per il perseguimento di finalità sociali nei settori individuati dall’art. 10 del dlgs 460/1997, tenendo una contabilità separata, ai sensi dell’art. 20-bis del D.P.R. 600/1973, la stessa poteva fruire del superbonus.

    Precisato quanto sopra, l’istante informa che è intenzione dell’ente effettuare ulteriori lavori ammissibili al superbonus su un immobile di categoria "B/1", oggi parzialmente adibito a convento, che sarà destinato in futuro alle attività di “social housing” da realizzarsi con la locazione, a canoni calmierati, di alloggi e servizi abitativi a favore di soggetti disagiati; l’assegnazione avverrà, previa domanda degli interessati, in base a modalità che saranno individuate successivamente dopo la verifica dei requisiti da parte di una commissione appositamente nominata.

    L’istante ritiene di poter usufruire della detrazione maggiorata relativamente alla parte di spesa imputabile alla ristrutturazione dei piani aventi i requisiti socio-assistenziali richiesti dalla normativa, scomputando la quota di spesa riconducibile all’area destinata a convento.

    L’Agenzia delle entrate precisa che il comma 10-bis dell’art. 119 del D.L. 34/2020 stabilisce particolari modalità di determinazione delle spese ammesse alla detrazione spettante per le spese sostenute a fronte di specifici interventi e che riguarda le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, che svolgono prestazioni di servizi socio-sanitari e assistenziali, i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso e che eseguono gli interventi su edifici di categoria catastale "B/1", "B/2" e "D/4", posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito (sul tema, circolari n. 3/E/2023 e n. 13/E/2023).

    Per l’Agenzia delle Entrate, però, si configura una attività di natura residenziale non rientrante tra quelle di assistenza sociale e socio-sanitaria, con la conseguenza che l’ente non può applicare le disposizioni, di cui al comma 10-bis dell’art. 119 citato, con riferimento alle spese relative agli interventi da effettuarsi sull'immobile destinato a detta attività. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     


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