Escluso dalle agevolazioni IMU il coadiuvante agricolo con proprio nucleo familiare


  • L'evoluzione normativa e l'interpretazione relativa comporta una discriminazione sostanziale tra medesimi soggetti

    Per il coadiuvante che non appartiene al medesimo nucleo familiare del titolare dell’impresa agricola inapplicabili le agevolazioni relative all’imposta municipale unica (IMU). L’attuale impostazione appalesa una palese distorsione, radicalmente opposta alla volontà del legislatore, che ha, da sempre, ritenuto estendere ogni agevolazione tributaria ai familiari del coltivatore diretto che partecipano nell’esercizio delle attività agricole.

    Preliminarmente, si ricorda che, con il comma 705 dell’articolo 1, della legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019), il legislatore ha fornito una ulteriore interpretazione, sicuramente di maggior favore, con la quale ha disposto letteralmente che “i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell’impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente”.

    Sono esenti dal detto tributo locale, infatti, i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del d.lgs. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 dell'art. 1 del d.lgs. 99/2004, nonché quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato “A” della L. 448/2001, quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile e quelli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n.  9/1993, ai sensi del comma 758 dell’art. 1 della legge 160/2019 dal 1° gennaio 2020.

    Dopo le modifiche introdotte con il comma 13 dell’art. 1 della legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016), appena riprodotte e attualmente vigenti, il Ministero dell’economia e delle finanze ha confermato, con apposita nota (n. 20535/2016) che le agevolazioni spettano anche nel caso in cui il terreno sia posseduto dal coadiuvante, a condizione che sussista il possesso e la coltivazione del fondo e la qualifica di coltivatore diretto (CD) o imprenditore agricolo professionale (IAP) in capo al familiare stesso, fermo restando che il coadiuvante presti in modo continuativo la propria opera nell’impresa familiare; il dicastero, con la nota richiamata, peraltro, ha ulteriormente chiarito che l’esenzione non si rende applicabile in capo al coadiuvante per gli altri terreni concessi in affitto o comodato ad altri soggetti.

    L’estensione delle agevolazioni in capo ai coadiuvanti familiari si rendono applicabili anche alle annualità anteriori al 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore della legge 145/2018, con la conseguenza, per esempio, che un terreno agricolo, posseduto in comproprietà da due coniugi, marito coltivatore diretto e moglie coadiuvante, risulta totalmente esente da imposta municipale unica (IMU).

    Si ricorda che anche il notariato (studio n. 46-2004/T § 2) aveva, da tempo, evidenziato che “il coltivatore diretto non è necessariamente imprenditore (si pensi, ad esempio, all’ipotesi di coltivatore diretto, coadiuvante in un’impresa agricola familiare, della quale sia titolare un altro familiare (…)”.

    Peraltro, il citato comma 705 dell’art. 1 della legge 145/2018 ha esteso ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, iscritti nella gestione previdenziale agricola, la disciplina fiscale propria dei titolari dell’impresa agricola al cui esercizio i citati familiari partecipano attivamente, quindi con una chiara estensione alla parte tributaria non concernente il solo tributo locale (Agenzia delle Entrate, circolare n. 8/E/2019 § 1.6) come, per esempio, all’applicazione della piccola proprietà contadina, di cui al comma 4-bis, dell’art. 2 del D.L. 194/2009 ma con un ulteriore assunto, discriminante, ovvero quello dell’appartenenza al medesimo nucleo familiare.

    La conseguenza, sulla base di una lettura restrittiva ma sicuramente aderente alla norma, è che, per esempio, se la sorella di un coltivatore diretto risulta iscritta alla previdenza agricola, partecipa attivamente all’attività agricola del fratello e appartiene al nucleo familiare di quest’ultimo, la stessa beneficia certamente delle agevolazioni indicate mentre se la sorella, sempre per esempio, pur partecipante all’attività agricola del fratello e pur iscritta alla previdenza agricola, risulta inserita in un proprio nucleo familiare (perché coniugata) la stessa perde tutte le agevolazioni, a partire dall’esenzione IMU per i terreni agricoli, che, grazie all’apporto lavorativo nell’impresa del fratello, coltiva direttamente. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     


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