Il committente deve regolarizzare l’errata fatturazione, con applicazione dell’Iva, effettuata da parte di un soggetto identificato ma non stabilito sul territorio italiano, se sussistono le condizioni per applicare l’inversione contabile, versando la sanzione fissa da 250 a 10.000 euro, comunque regolarizzabile con l’istituto del ravvedimento operoso.
L’Agenzia delle entrate nei giorni scorsi ha emanato una serie di risposte (dalla n. 501 alla n. 507) inerenti alla disciplina Iva, di cui al dpr 633/1972, su alcune casistiche molto particolari.
Con la prima risposta (n. 501/2021), l’agenzia ha precisato che per effetto del comma 9-bis-1 dell’art. 6 del d.lgs. 471/1997, in caso di erronea fatturazione con Iva da parte di un soggetto passivo identificato ma non stabilito nel territorio dello Stato, in presenza dei requisiti per l'applicazione del “reverse charge” (inversione contabile), se l'imposta è stata assolta dal prestatore, il committente non ha l'onere di regolarizzare l'operazione pur restando soggetto alla sanzione fissa fra 250 e 10.000 euro, definibile con l’istituto del ravvedimento, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 472/1997, con permanenza del diritto alla detrazione Iva a cura del cessionario/committente.
Con la successiva (n. 502/2021) l’agenzia è intervenuta sull'attività di collocamento delle azioni residue in forza della quale un soggetto matura il diritto di percepire una commissione per ogni azione residua che può ricondursi a una forma di intermediazione atipica nell'ambito della cessione di titoli azionari; sul punto è stato precisato che la detta attività, finalizzata al collocamento delle azioni inoptate, può fruire del regime di esenzione, di cui ai nn. 4) e 9) dell'art. 10, primo comma, del dpr 633/1972.
Con un ulteriore risposta (n. 503), nel caso prospettato dalla società istante, anche se va riconosciuta la strumentalità del complesso delle prestazioni di servizi rese dall'advisor finanziario rispetto all'operazione di cessione di partecipazione attuata dall'istante, si deve escludere il carattere dell'accessorietà, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del dpr 633/1972 delle predette prestazioni rese poiché le stesse sono rivolte esclusivamente a favore dell'istante e, quindi, non sono effettuate tra gli stessi soggetti dell'operazione principale e non vi è identità tra i soggetti che rendono l'operazione principale e quella accessoria;
La risposta successiva (n. 504) ha trattato la problematica di una società che commercializza strumenti medicali ed elettromedicali, tra i quali rientrano i dispositivi medici impiantabili nell'organismo umano volti a sopperire a disturbi cardiovascolari, acquistati dalla società in un Paese comunitario presso la propria casa madre (acquisti intracomunitari), e successivamente rivenduti a clienti terzi sul territorio nazionale e l’agenzia ritiene che possa essere applicata l'aliquota agevolata nella misura del 4%, ai sensi del n. 33) della Tabella, Parte II, allegata al d.p.r. n. 633/1972.
Con l’ulteriore risposta (n. 505) l’agenzia ritiene che l’autorità amministrativa indipendente, con funzione di tutela della concorrenza nazionale e comunitaria, pur essendo un ente di diritto pubblico, rappresenti un soggetto distinto dallo Stato e, dunque, che non rientri in ordine alla sussistenza o meno dell'obbligo di registrazione della delibera, nell'ambito applicativo dell'art. 1 della Tabella, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR) ma che la delibera oggetto del quesito possa rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della citata Tabella e che non ricorra l'obbligo di registrazione.
Con altra risposta (n. 506/2021) l’agenzia ha trattato l’applicabilità del regime di non imponibilità di cui al comma 939 dell'art. 1, della legge n. 205/2017 alle cessioni, intervenute nei depositi fiscali, aventi ad oggetto gasolio (codice doganale "27101943") utilizzato per le operazioni di bunkeraggio navale; in linea con un chiarimento datato (circ. 18/E/2019) l’agenzia ritiene che il trasferimento da un deposito fiscale ad un altro deposito fiscale, in regime di accisa sospesa, di carburanti identificati con specifici regolarmente utilizzabili per motori autotrazione rientri sempre nell'ambito applicativo della disciplina di cui all'articolo 1, commi 937 e seguenti della legge n. 205/2017 e non sia soggetto ad imponibilità.
Infine, con una ultima risposta (n. 507/2021) l’agenzia ha trattato l’esenzione dall'Iva delle importazioni e delle cessioni delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19 e, nella fattispecie, la stessa agenzia ha precisato che si potrà usufruire del regime agevolativo, in qualità di soggetto che effettua le operazioni di importazione per conto dei soggetti legittimati, anche su implicito mandato. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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