Enti del Terzo Settore con patrimonio minimo attestato dal Notaio


  • Personalità giuridica acquisita con perizia giurata e valore attestato

    Il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore - CTS), nel disciplinare l’acquisizione della personalità giuridica delle associazioni e fondazioni del Terzo settore mediante l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), ha fissato, in termini meramente quantitativi, la consistenza patrimoniale minima richiesta a tal fine, superando la discrezionalità dell’autorità amministrativa nella valutazione dell’adeguatezza del patrimonio al raggiungimento dello scopo.

    Con il comma 4, dell’art. 22 del d.lgs. 117/2017, il legislatore ha fissato la misura minima del patrimonio necessario per l’ottenimento della personalità giuridica in euro 15.000 per le associazioni e in euro 30.000 per le fondazioni del terzo settore.

    A norma delle disposizioni contenute nel comma 4 del citato art. 22, il patrimonio minimo potrà essere costituito da “una somma liquida e disponibile” ovvero “da beni diversi dal denaro”; in tale ultimo caso il valore deve risultare da una relazione giurata redatta da un revisore legale o da una società di revisione, da allegare all’atto costitutivo.

    Come indicato nello studio del Notariato n. 10-2022/CTS la consistenza e la presenza del patrimonio minimo deve essere oggetto di verifica da parte del notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo dell’ente, unitamente a quella relativa alla sussistenza delle altre condizioni richieste dalla legge, nell’ambito del potere/dovere del pubblico ufficiale di depositare il medesimo atto presso il competente ufficio R.U.N.T.S. entro i venti giorni successivi alla stipula, richiedendo l’iscrizione dell’ente (alla quale consegue la personalità giuridica).

    Dalla nota a tale indicazione, inoltre, viene ricordato che, ai sensi del comma 3 dell’art. 22 richiamato, soltanto se il notaio ritiene insussistente il patrimonio minimo o le condizioni per la costituzione dell’ente, lo stesso potrà astenersi dal chiedere l’iscrizione al R.U.N.T.S., come disciplinata dal decreto del 15 settembre 2020 n. 106 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, dandone comunicazione motivata entro trenta giorni al fondatore o agli amministratori.

    Il comma 2, dell’art. 16 del D.M. 106/2020 appena richiamato, concernete l’iscrizione degli enti di nuova costituzione con l’intervento del notaio, dispone che “dall’istanza presentata e dalla documentazione allegata devono risultare l’attestazione della sussistenza del patrimonio minimo, in conformità all’art. 22, comma 4, del Codice” e che devono essere specificati “entità e composizione” dello stesso.

    Inoltre, quando il patrimonio sia costituito in denaro, si precisa che “la sua sussistenza deve risultare da apposita certificazione bancaria, salvo che la somma venga depositata sul conto corrente dedicato del notaio”, il quale, in tal caso, deve provvedere al versamento della stessa al legale rappresentante dell’ente dopo la sua iscrizione nel RUNTS.

    Nel caso in cui il patrimonio iniziale sia costituito con un apporto di beni diversi dal denaro, il comma 2 dell’art. 16 del D.M. 106/2020 dispone che “il valore, la composizione e le caratteristiche di liquidità e disponibilità sono comprovati ai sensi del citato art. 22, comma 4, del Codice”; si rende necessaria la redazione di una perizia giurata.

    Pertanto, al notaio deve essere richiesta esclusivamente la sola verifica, con rilascio della relativa attestazione, della sussistenza del patrimonio minimo indicato, naturalmente tenendo conto della documentazione contabile presentata dall’ente; ciò non toglie, si afferma testualmente nel documento in commento, che l’entità del patrimonio e la composizione dello stesso siano evidenziati nell’atto notarile e nei suoi allegati e che, nel pieno rispetto di una leale collaborazione con gli uffici del R.U.N.T.S., nelle premesse dell’attestazione, nel caso di redazione in atto separato, il notaio proceda richiamando i dati relativi all’entità e composizione del patrimonio netto dell’ente, come risultante dalla perizia o dai documenti alternativi anche allegati all’atto, stante il fatto che i citati dati sono utili anche per la puntuale determinazione del “patrimonio incrementale” legato alla possibile e futura devoluzione. Fabrizio Giovanni Poggiani -  ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     


    Pistoia