Tassazione “forfetaria” della cessione di energia da fonti agroforestali superiore a 2.400.000 kWh l’anno, ma soltanto se vengono rispettati i criteri di connessione all’attività agricola principale ovvero il noto principio della “prevalenza”.
Così l’Agenzia delle entrate che, con la risoluzione n. 54/E di ieri, è intervenuta sul tema con riferimento alle disposizioni introdotte dal comma 910, dell’art. 1, legge 208/2015 (Stabilità 2016), che hanno messo a regime la tassazione forfetizzata della produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali.
In effetti, il comma 1-bis, dell’art. 22, dl 66/2014 ha introdotto un regime “transitorio” (anni 2014 e 2015) attraverso il quale, il reddito derivante dalla cessione di energia da fonti fotovoltaiche, nell’ambito delle attività connesse agricole, doveva determinato in misura forfetizzata, applicando un coefficiente di redditività pari al 25% all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini Iva.
A partire dal 2016, la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse, ai sensi del comma 3, dell’art. 2135 c.c., ma non dovevano più rientrare nel reddito agrario, con la conseguenza che il reddito doveva essere determinato forfetariamente, come appena indicato.
La legge di Stabilità 2016 ha modificato l’impianto normativo, con la conseguenza che, sulla base dell’attuale comma 423, dell’art. 1, legge 266/2005, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, entro la soglia di 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, entro 260.000 kWh anno, costituiscono attività connesse (ris. 86/E/2015) a quella agricola principale (coltivazione del fondo, allevamento di animali e silvicoltura) e, quindi, sono tassate sulla base del reddito fondiario (agrario).
La tassazione forfetizzata, pertanto, riguarda esclusivamente la cessione di energia fotovoltaica superiore alla soglia di 260.000 kWh annuo, ma nel rispetto dei principi di connessione già stabiliti dal ministero delle politiche agricole e forestali (nota 3896/2008), indicati dall’Agenzia delle entrate in altro documento di prassi (circ. 32/E/2013).
Con riferimento alla cessione di energia calorica da fonti rinnovabili, la tassazione catastale resta applicabile sino alla produzione di 2.400.000 kWh, ma sempre se viene rispettato il principio della “prevalenza”, di cui al citato comma 3, dell’art. 2135 c.c. ovvero quando i prodotti utilizzati nelle dette attività connesse sono ottenuti direttamente dall’attività agricola per una quantità (o valore, in presenza di beni non omogenei) prevalente, rispetto a quelli acquistati da terzi (per esempio, beni prodotti 1.010, beni acquistati 1.000).
In presenza di prodotti per i quali è impossibile procedere nel confronto, come avviene con i residui zootecnici, la prevalenza deve essere verificata a “valle” del processo produttivo, comparando l’energia prodotta dai beni propri rispetto a quella prodotta con i beni acquistati da terzi.
Pertanto, la produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali è assorbita dal reddito agrario sino a 2.400.000 kWh, oltre tale soglia può essere tassata in maniera forfetaria (coefficiente di redditività pari al 25%) ma, in assenza del rispetto della prevalenza, si deve procedere con la tassazione ordinaria, applicando le regole ordinarie di determinazione del reddito d’impresa. Fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
Pistoia, PT, Italia
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