ENEA fornisce i chiarimenti sull'applicazione del superbonus 110%


  • Le risposte dell'ente alle FAQ

    Dalle spese sostenute a partire dallo scorso 1° luglio, si rende necessario scorporare le spese derivanti all’ampliamento. L’attestazione di prestazione energetica (APE) finale, inoltre, deve essere redatta considerando l’edificio nella sua configurazione finale.

    Queste alcune delle risposte fornite recentemente dall’ENEA (ottobre 2020) alle fattispecie più ricorrenti, in tema di interventi per l’efficientamento energetico, condivise dal ministero dello sviluppo economico (MISE) e dall’Agenzia delle entrate sul tema degli interventi che, ai sensi dell’art. 119 del dl 34/2020, beneficiano della detrazione maggiorata del 110% (si veda, ItaliaOggi, 20/10/2020).

    Si conferma, innanzitutto, che alcune tematiche sono state già trattate in un precedente contributo ma è importante segnalare, in particolare, che risulta confermato che per gli interventi “trainanti” non rileva la data di inizio e/o fine lavori ma la data di sostenimento (per la maggior parte dei contribuenti, persone fisiche, tenendo conto del criterio di cassa) della spesa che deve essere compresa tra lo scorso 1/07/2020 e il 31/12/2021 (salvo ulteriori proroghe).

    Di conseguenza, è possibile fruire della detrazione maggiorata del 110% anche per le spese relative a interventi iniziati anteriormente al 1° luglio scorso, fermo restando che anche per tali interventi è necessaria la documentazione ordinariamente prevista dall’art. 119 e dai relativi decreti attuativi.

    Sul tema degli interventi per il risparmio energetico è stato precisato che, per realizzare la “sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente” agevolabile, l’immobile oggetto dei lavori deve essere già dotato di impianto di climatizzazione invernale fisso, sebbene alimentato con qualsiasi vettore energetico, senza limiti sulla potenza minima inferiore e lo stesso deve risultare funzionante o riattivabile con un semplice intervento di manutenzione, anche di natura straordinaria; nel caso degli edifici collabenti, quindi dei ruderi, (categoria “F/2”), l'impianto di riscaldamento, sebbene non funzionante, deve essere sempre presente all'interno dell'edificio sul quale si desidera eseguire i lavori di riqualificazione (Agenzia delle Entrate, risposta n. 21/2020); in caso contrario o di installazione ex novo, il contribuente non può accedere alla detrazione sul risparmio energetico, anche di quella ridotta (65%).

    Il decreto 6 agosto (decreto “Requisiti”) ha rivisto i parametri connessi alla detrazione per il risparmio energetico introducendo, per gli interventi iniziati dal 6 ottobre scorso, il massimale di costo e, con particolare riferimento agli interventi che riguardano gli impianti di climatizzazione invernale, elencati nella lettera e), comma 1, art. 2 del detto decreto, si evidenzia che sono indicati anche quelli che fruiscono della detrazione maggiorata del 110%, alle condizioni prescritte dall’art. 119 del dl 34/2020.

    Con una prima articolata risposta, l’ENEA, al fine di uniformare la relativa applicazione su tutto il territorio nazionale, in tema di classificazione energetica, ha precisato che il criterio di classificazione energetica da usare è quello previsto dal dm 26/06/2015 o il criterio previsto dalla corrispondente norma regionale, a condizione che le regioni dichiarino che si ottengano le stesse classificazioni energetiche.

    In presenza di detrazione maggiorata del 110%, inoltre, anche in presenza di edifici unifamiliari, i servizi energetici da prendere in considerazione nell’attestazione di prestazione energetica (APE) finale (post operam), per la verifica del conseguimento del miglioramento di due classi energetiche, sono quelli presenti nella situazione anteriore all’intervento, come indicato per le attestazioni convenzionali rilasciate per gli edifici composti da più unità immobiliari.

    Si precisa, inoltre, che il direttore dei lavori e il progettista possono firmare le attestazioni di prestazione energetica (APE) utilizzati solo ai fini delle detrazioni fiscali del 110% che non necessitano di deposito nel catasto degli impianti termici e che le attestazioni (APE), da depositare nel catasto regionale degli edifici, sono quelle di ogni singola unità immobiliare, relative alla situazione post intervento, prendendo in considerazione tutti i servizi energetici presenti nello stato finale, mentre quello anteriore all’intervento, deve fare riferimento alla situazione esistente alla data di inizio dei lavori.

    Con altre risposte viene confermato, innanzitutto, che è possibile realizzare più interventi trainanti contemporaneamente sul medesimo immobile (a sostegno, circ. 24/E/2020 § 4), che per tutti gli interventi trainanti la fruizione della detrazione maggiorata del 110% è subordinata anche al rispetto dei requisiti tecnici richiesti dai commi 1 e 3 dell’art. 119 del dl 34/2020, con necessaria produzione di documentazione inerente anche per gli interventi iniziati dallo scorso 1° luglio, mentre il capotto e gli interventi antisismici devono essere considerati trainanti.

    Infine, con riferimento alla spesa massima viene precisato che la stessa si determina dividendo la detrazione massima ammissibile per l’aliquota di detrazione espressa in termini assoluti ovvero detrazione massima diviso 1,1 e nel caso di demolizione o ricostruzione con ampliamento, l’ENEA ha precisato che, dalle spese sostenute (quindi, pagate) dallo scorso 1° luglio, si rende necessario scorporare quelle derivanti dall’ampliamento, con l’ulteriore attenzione che, in tal caso, l’attestazione di prestazione energetica (APE) finale deve essere redatta considerando l’edificio nella sua struttura finale. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     

     

     


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