Doppio controllo sulle spese relative all'ecobonus da parte dei tecnici


  • Basta la scheda tecnica dell'impianto se non è necessaria l'attestazione

    L’asseverazione della spesa sostenuta deve essere predisposta dopo una duplice verifica con riferimento sia ai valori massimi indicati nel recente decreto del 14 febbraio 2022 del ministero della Transizione ecologica, applicabili alle spese sostenute per interventi i cui titoli abilitativi edilizi sono presentati dal 16 aprile 2022, sia ai valori indicati nei vari prezziari.

    Il ministero della Transizione ecologica e l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) hanno pubblicato, sul sito istituzionale di questo ultimo ente (www.efficienzaenergetica.enea.it), alcune risposte ai quesiti più ricorrenti (FAQ – Risposte alle domande più frequenti), con particolare riferimento a quelli relativi agli interventi destinati all’efficientamento energetico (pubblicazione aprile 2022).

    Con una prima risposta (FAQ n. 1), il dicastero ha precisato che nell’ambito dell’ecobonus, in ossequio ai contenuti del noto allegato “A” (punti 13.1 e 13.2) al decreto requisiti del 6 agosto 2020, per gli interventi in edilizia libera o di importo non superiore a 10.000 euro, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile deve essere determinato sulla base dei costi massimi specifici per tipologia di intervento, di cui al citato allegato.

    Come indicato nell’art. 2 del decreto sui costi massimi, nonché dall’art. 3 e dalla tabella dell’allegato “A”, i costi esposti sono riferibili all’insieme dei beni che partecipano alla realizzazione delle tipologie di intervento indicati nella tabella (FAQ n. 2) mentre, ai fini dell’ammontare massimo delle spese professionali, l’ENEA rinvia ai massimali indicati dal ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 (FAQ n. 3).

    Per questa ultima tipologia di spesa, infatti, ai fini del calcolo dell’IVA l’ENEA rimanda alla normativa in materia e ai relativi atti di interpretazione e applicazione dell’Agenzia delle entrate poiché, come detto, le spese professionali sono verificate sulla base dei massimali previsti dal decreto del Ministro della giustizia citato, recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi del comma 8, dell’articolo 24 del d.lgs. 50/2016; i costi delle opere relative all’istallazione e quelli della manodopera sono calcolati con riferimento ai prezzari indicati all’articolo 3, comma 4, del DM costi massimi

    Con una successiva risposta (FAQ n. 4) è stato precisato che, in assenza di una voce di costo pertinente agli interventi effettuati nei vari prezzari utilizzabili, risulta possibile procedere con una determinazione analitica (“nuovo prezzo”), secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione del prezzo stesso, fornendo “una relazione firmata da allegare all’asseverazione, che sarà pertanto oggetto di controllo ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020 (decreto “Asseverazioni”).

    È stato ulteriormente precisato (FAQ n. 5) che il primo controllo deve essere eseguito facendo riferimento ai prezzari individuati dal decreto “Requisiti” ovvero a quelli di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto “costi massimi” o sui prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome o sui listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o sui prezzari DEI.

    Il secondo controllo, invece, deve essere eseguito facendo riferimento ai valori massimi dei beni di cui all’allegato “A” del decreto ministero della Transizione ecologica del 14 febbraio 2022, cui vanno aggiunti i costi massimi specifici relativi alle prestazioni professionali, alle opere relative alla installazione dei beni e relative alla manodopera per la messa in opera dei beni, giacché dette voci di spesa non sono incluse nei valori massimi, di cui al citato allegato “A”.

    Nell’ambito degli interventi di efficientamento, per i quali non risulta necessaria l’attestazione di congruità delle spese, ricordando che è consentito sostituire l’attestazione dei requisiti tecnici degli interventi con una dichiarazione del fornitore o dell’installatore dei beni, il dicastero, nella risposta alla specifica domanda (FAQ n. 6), ha confermato che l’attestazione del tecnico abilitato sulla congruità delle spese, relative a interventi di efficienza energetica agevolati con l’ecobonus, non è richiesta nei casi in cui le spese non accedono all’opzione di cessione del credito o di sconto in fattura, di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020, o che, pur potendo accedere alla detta opzione di cessione del credito o di sconto in fattura, risultano di entità inferiore a 10 mila euro o, a prescindere da qualsiasi valore, si riferiscono a interventi in regime di edilizia libera.

    Pertanto, in tal caso, per gli interventi di efficienza energetica più piccoli, la nomina di un tecnico abilitato per l’attestazione di congruità delle spese è dovuta solo se obbligatoria ai sensi del comma 1-ter dell’art. 121 del D.L. 34/2020, pur rendendosi necessario verificare il rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento, di cui al citato allegato “A” e la detta verifica, prevista soltanto per gli interventi di efficientamento, per cui non è necessaria l’attestazione, concorre al calcolo della spesa massima ammissibile, in aggiunta a tutti gli altri costi (Iva, prestazioni professionali e quant’altro). Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI  (riproduzione riservata)

     

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