Dichiarazioni dei redditi più snelle con il decreto adempimenti


  • La mancata indicazione dei crediti d'imposta nel modello non comporta la decadenza

    Con la bozza di decreto relativo agli adempimenti tributari è in arrivo una progressiva eliminazione di dati e informazioni, non rilevanti ai fini della determinazione e liquidazione delle imposte, dai modelli dichiarativi (redditi, Irap e Iva). La mancata indicazione dei crediti d’imposta nel modello, inoltre, non comporta la decadenza del beneficio e, di conseguenza, della fruizione.

    Nel rispetto di quanto prescritto dalla legge delega (legge n. 111/2023), il Governo ha licenziato uno schema di decreto legislativo contenente la revisione degli adempimenti tributari e di quelli in materia di accise e di altre imposte indirette.

    Presumibilmente, anche in seguito alle recenti affermazioni della giurisprudenza di legittimità (Cassazione - Sezioni Unite, sentenza n. 34419/2023), che si è pronunciata sulla distinzione tra crediti inesistenti e non spettanti, nel provvedimento in commento (art. 13) è stato disposto che la mancata indicazione dei crediti d’imposta, derivanti da agevolazioni concesse a favore dei contribuenti, nelle dichiarazioni dei redditi, Irap, Iva e sostituti, ai sensi degli articoli 1, 4 e 8 del D.P.R.322/1998, non comporta la decadenza del beneficio; naturalmente deve trattarsi di bonus e/o agevolazioni spettanti, confermandosi però un criterio più sostanziale che di natura formale.

    Limitatamente ai contributi qualificabili come aiuti di Stato o aiuti de minimis resta fermo il relativo obbligo di registrazione, come disposto dal decreto n. 115/2017, entro l'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario ovvero, per gli aiuti fiscali, entro l'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale gli aiuti individuali sono dichiarati; la mancata indicazione nelle dichiarazioni, ai sensi degli articoli 10 e 17 del regolamento citato, non determina l'illegittimità della fruizione dell'aiuto individuale.

    Sul tema, invece, della semplificazione dei modelli dichiarativi (art. 1, 15 e 16 dello schema) è previsto che, per i lavoratori dipendenti e i pensionati, con decorrenza dal 2024 e in via del tutto sperimentale, l’Agenzia delle entrate metta a disposizione del contribuente, dettagliatamente, le informazioni in suo possesso, che dovranno essere confermate o modificate, accedendo su una apposita area riservata del sito web dell’agenzia.  

    Di maggior interesse, inevitabilmente, è la previsione di semplificare la modulistica, a decorrere dal periodo d’imposta in corso (31/12/2023), con l’eliminazione progressiva da ogni modello (redditi, Irap e Iva) delle informazioni non rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta e di cui l’Agenzia delle entrate è già in possesso o che può acquisire attraverso i sistemi di interoperabilità delle varie banche dati di proprietà o di altre pubbliche amministrazioni.

    L’alleggerimento dei modelli, da attuarsi con specifici provvedimenti direttoriali, è una probabile, quanto naturale, conseguenza della riduzione del termine per la trasmissione delle stesse dichiarazioni, che si ricorda, salvo ulteriori modifiche, passerà, in linea generale, dal 30 novembre dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento al 30 settembre dell’anno successivo (o dall’undicesimo al nono mese) con un preciso intervento sulle disposizioni contenute nel D.P.R. 322/1998.

    Se questa indicazione riguarda un alleggerimento generalizzato dei modelli, il provvedimento fa ben sperare sulla semplificazione (a questo punto estremamente necessaria) dei quadri riguardanti i crediti d’imposta ("RU" ma si ritiene anche "RS" della dichiarazione dei redditi), stante una specifica previsione, come introdotta con l’ultimo periodo dell’attuale comma 1 dell’art. 15 dello schema di decreto.

    Si interviene, inoltre, anche sulla indicazione degli estremi identificati dei rapporti con gli operatori finanziari, di cui al comma 6, dell’art. 7 del D.P.R. 605/1973 e sull’opzione per il regime speciale delle società di investimento immobiliare quotate (S.I.I.Q.), per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31/12/2024 (2025).

    Infine, sul tema della semplificazione della dichiarazione dei sostituti (ex modello 770), è previsto che gli obbligati a operare le ritenute alla fonte sui compensi dei dipendenti e/o degli autonomi, con dipendenti in un numero non superiore, nell’anno precedente, a cinque, in via sperimentale e dal 2026 (anno d’imposta 2025), eseguendo i versamenti periodici, dovranno indicare anche taluni dati (ammontare, tipologia e altro), evitando l’indicazione degli stessi nel modello. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata) 


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