Per fruire della detrazione per la ristrutturazione edilizia e della collegata detrazione per l’acquisto di mobili e degli arredi è sufficiente che il contribuente disponga dell'immobile anche in forza di un diverso titolo, rispetto alla proprietà, alla locazione e al comodato, purché idoneo ad assicurarne la disponibilità giuridica e materiale, attestato da un atto avente data certa.
L’atto di assegnazione dell'alloggio con una determina del comandante, regolarmente protocollato presso il comando della legione, costituisce titolo idoneo a dimostrare la detenzione dell'unità immobiliare.
Così l’Agenzia delle Entrate che, con la risposta ad un preciso interpello (n. 102/2024), rilasciata a un contribuente (militare), ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla detrazione per gli interventi di recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del D.P.R. n. 917/1986 e alla relativa fruibilità.
Il caso è quello di un militare che, nell’istanza di interpello, ha dichiarato di detenere un alloggio gratuito assegnato con una determina sottoscritta dal comandante, regolarmente protocollata presso il comando della legione e di aver eseguito, nel corso del 2023, alcuni interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al recupero edilizio della unità immobiliare (bonus casa), a destinazione abitativa, detenuta in assegnazione temporanea e di aver proceduto all’acquisto di arredi (bonus mobili), rispettivamente ai sensi dell’art. 16-bis del D.P.R. n. 917/1986 e del comma 2, dell’art. 16 del D.L. n. 63/2013.
Il contribuente, consapevole di non essere in possesso né di un contratto di comodato d’uso né di un contratto di locazione, in seguito all’assegnazione formalizzata con tale determina riteneva di poter usufruire delle citate detrazioni, naturalmente nel rispetto dei requisiti e delle condizioni richiesti dalla normativa vigente.
L’Agenzia delle entrate, come di consueto, ripercorre a grandi linee la disciplina ricordando anche l’incremento (da euro 48.000 a euro 96.000) della soglia di spese sostenute entro il 2024 e richiama, in particolare, un recente documento di prassi (circolare n. 17/E/2023) con la quale, la stessa agenzia, ha precisato che la detrazione spetta ai detentori dell’immobile a condizione che gli stessi siano in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario e che la detenzione sia certificata da un atto (contratto di locazione, anche finanziaria, o comodato) regolarmente registrato al momento dell’avvio dell’intervento edilizio e sussista al momento del sostenimento (pagamento) delle spese ammesse alla detrazione indicata.
La data di inizio lavori deve essere attestata dai titoli abilitativi o da una dichiarazione sostitutiva, ove non sia richiesto il titolo per l’esecuzione dei lavori, mentre il consenso all’esecuzione dei lavori può essere ottenuto, in forma scritta, anche dopo l’inizio dei lavori ma entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente fruisce della detrazione.
Conclude, quindi l’agenzia, richiamando anche altre risposte (risposte n. 114/2021, n. 515/2021 e n. 610/2021, sebbene con riferimento al superbonus, che tale condizione (detenzione formalizzata) risulta soddisfatta anche nell’ipotesi in cui l’immobile sia detenuto in forza di altro e diverso titolo, rispetto al comodato e alla locazione, purché sufficiente ad assicurare la disponibilità giuridica e materiale, ma con un atto avente data certa; di conseguenza, il contribuente, nel rispetto di quanto appena indicato, può fruire, sussistendone i requisiti, di entrambe le detrazioni (bonus casa e bonus mobili), nei limiti imposti dalle relative discipline. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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